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Procedimenti amministrativi INPS: cosa cambia con il nuovo Regolamento

Con la circolare n. 55 del 2021, l’INPS rende nota l’adozione del nuovo Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, a recepimento delle novità introdotte dalla conversione in legge del decreto Semplificazioni. Il Regolamento si applica alla generalità dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Istituto, che prendano avvio ad istanza di parte o d’ufficio L’Istituto specifica modalità e tempi di gestione dei provvedimenti e anche i casi in cui può essere previsto un risarcimento dei danni

L’INPS, nella circolare n. 55 dell’8 aprile 2021, illustra il Regolamento adottato per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, ai sensi delle novità introdotte dal c.d. decreto Semplificazioni (legge 11 settembre 2020, n. 120).

Il Regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza dell’Istituto, che prendano avvio ad istanza di parte o d’ufficio; sono esclusi, come nella previgente disciplina, quelli in autotutela, quelli promossi con ricorso avverso un atto o un provvedimento amministrativo e quelli relativi alla gestione del personale e all’acquisizione di lavori, servizi e forniture.

La durata del procedimento, ordinariamente fissata in trenta giorni, tranne le eccezioni espressamente previste dalla allegata Tabella A. In ogni caso gli esiti in caso di domanda manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, devono provenire dall’adozione di un provvedimento espresso e motivato, redatto in forma semplificata.

La decorrenza del termine iniziale dei procedimenti a iniziativa di parte, coincide, in via generale, con la data di ricevimento della domanda.

E’ prevista la sospensione dei termini afferenti ai procedimenti per i quali è necessaria l’acquisizione di informazioni o di certificazioni, relative a fatti, stati o qualità, provenienti da Istituzioni estere, non attestati in documenti già in possesso dell’Istituto.

L’articolo 9 del Regolamento disciplina espressamente il termine finale del procedimento, che si riferisce alla data di adozione del provvedimento finale anche nel caso di provvedimenti recettizi. Nei casi di silenzio inadempimento, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, comprensivo dell’eventuale termine di sospensione, l’interessato può rivolgersi al soggetto titolare del potere sostitutivo che deve concludere il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, attraverso le Strutture competenti o con la nomina di un commissario.

INPS, circolare 08/04/2021, n. 55

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/04/09/procedimenti-amministrativi-inps-cambia-regolamento

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