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Imprese di cabotaggio e crocieristiche: fruizione dello sgravio

Nel messaggio n. 3353 del 2022, l’INPS esamina l’esonero contributivo spettante alle imprese esercenti attività di cabotaggio e crocieristiche per la fruizione dell’esonero per le imprese ammesse al beneficio dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. L’Istituto fornisce le istruzioni per la fruizione dello sgravio da parte dei lavoratori aventi diritto.

Arriva dall’INPS il messaggio n. 3353 del 12 settembre 2022 che riguarda l’estensione, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2021, dell’esonero contributivo Covid-19 alle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali. Si tratta dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i marittimi imbarcati sulle navi rientranti tra quelle indicate dal comma 1 del citato articolo 88 e si riferisce sia alla contribuzione dovuta dagli armatori sia a quella dovuta dai marittimi imbarcati. La misura dell’esonero in argomento è pari alla totalità (100%) dei contributi dovuti per i marittimi imbarcati sulle navi indicate dall’articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020. Lavoratori per i quali opera l’esonero contributivo L’esonero trova applicazione per le contribuzioni dovute per i marittimi italiani e comunitari imbarcati sulle navi ivi indicate e riguarda non solo i marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana, ma anche quelli imbarcatati su navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. La regola generale per l’individuazione della normativa di sicurezza sociale applicabile ai marittimi imbarcati a bordo di una nave iscritta nei registri di un qualsiasi Stato membro è la cosiddetta “legge della bandiera”, cioè si applica la legislazione dello Stato di cui la nave batte bandiera. Unica eccezione prevista dalla predetta disposizione è l’ipotesi in cui si è in presenza della doppia condizione (cumulativa): a) di impresa con sede in Italia; b) di marittimi che abbiano la residenza in Italia. È escluso dall’esonero contributivo il contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà del settore marittimo - Solimare (0,30%). Fruizione del beneficio Sulle matricole contributive delle imprese autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile alla fruizione dell’esonero contributivo viene centralmente attribuito il c.a. “2W”. Le imprese autorizzate alla fruizione dell’esonero contributivo, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per i periodi compresi tra agosto 2020 e dicembre 2020 e quelli ricompresi tra gennaio 2021 e dicembre 2021, valorizzeranno, all’interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, i seguenti elementi: - nell’elemento “CausaleACredito” inseriranno i codici causale di nuova istituzione “L233: - nell’elemento “ImportoACredito”, il relativo importo da recuperare. Le imprese autorizzate alla fruizione dell’esonero contributivo, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per i periodi compresi tra agosto 2020 e dicembre 2020 e quelli ricompresi tra gennaio 2021 e dicembre 2021 valorizzeranno, all’interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, i seguenti elementi: - nell’elemento “CausaleACredito” i codici causale di nuova istituzione “L235”; - nell’elemento “ImportoACredito” indicheranno il relativo importo da recuperare.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

INPS, messaggio 12/09/2022, n. 3353

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/09/13/imprese-cabotaggio-crocieristiche-fruizione-sgravio

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