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News dello studio

I crediti d'imposta per i rincari energetici

Con l’intento di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi dell’energia, il Legislatore ha introdotto specifiche agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta. Si richiama, in proposito, la circolare Studio Marchetti n. 13F del 2/5/2022.

Recentemente, in sede di conversione del D.L. 50/2022 (decreto Aiuti), la percentuale del credito d’imposta a favore delle imprese non energivore è stato elevato dal 12% al 15%; inoltre, il D.L. 115/2022 (decreto Aiuti-bis), entrato in vigore il 10 agosto, ha esteso le agevolazioni anche al terzo trimestre 2022.

Di seguito, si riepilogano le misure agevolative attualmente in vigore.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "ENERGIVORE"

Si considerano imprese “energivore” (cioè a forte consumo di energia elettrica) i soggetti individuati nel decreto MISE del 21/12/2017 (cfr. circolare Studio Marchetti n. 13F del 2/5/2022); sostanzialmente, quelle che hanno un consumo medio di energia elettrica, in un triennio, pari almeno a 1 GWh/anno.

A tali imprese è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed utilizzata nel terzo trimestre 2022, a condizione che abbiano subito un incremento del costo medio per kWh della componente energia nel secondo trimestre 2022, superiore al 30% rispetto al secondo trimestre 2019.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "NON ENERGIVORE"

Si tratta delle imprese, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, dotate però di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.

A tali imprese è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed utilizzata nel terzo trimestre 2022, qualora il suo costo medio nel secondo trimestre 2022, sia stato superiore di almeno il 30% rispetto al secondo trimestre 2019.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "GASIVORE"

Si considerano imprese “gasivore” (cioè a forte consumo di gas) i soggetti che operano in uno dei settori di cui all’All. 1 del decreto MITE del 21/12/2021 e che hanno un consumo medio di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno.

A tali imprese è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel terzo trimestre 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici, a condizione che il prezzo del gas naturale, calcolato come media del secondo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del secondo trimestre 2019.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "NON GASIVORE"

Si tratta delle imprese, diverse da quelle a forte consumo di gas naturale.

A tali imprese è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel terzo trimestre 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici, a condizione che il prezzo del gas naturale, calcolato come media del secondo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del secondo trimestre 2019.

UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA

I crediti d’imposta sopra esaminati:

  • sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, tramite il mod. F24, entro il 31/12/2022; avendo natura agevolativa, l’utilizzo non richiede né la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, né l’apposizione del visto di conformità;
  • non sono soggetti ai limiti di:
    • Euro 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali;
    • Euro 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU;
  • non sono tassati ai fini Irpef/Ires/Irap;
  • non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle altre spese;
  • sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetti gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito o base imponibile Irap, non comporti il superamento del costo sostenuto.

ADEMPIMENTI DEL FORNITORE DI GAS/ENERGIA

E’ previsto uno specifico adempimento in capo al fornitore, qualora l’impresa non energivora / non gasivora si rifornisca di energia o di gas naturale, nel terzo trimestre 2022, dal medesimo soggetto da cui si era rifornita nel secondo trimestre 2019.

Il fornitore, infatti, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, deve inviare al cliente, previa specifica richiesta, una comunicazione riportante sia il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica, che l’ammontare del credito d’imposta spettante.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Example of bad variable names

Lo Studio Associato Marchetti resta a disposizione per chiarimenti e approfondimenti in merito.

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