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Decreto Aiuti bis: incremento delle pensioni fino a dicembre

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 114 del 2022, in cui sono contenute le istruzioni applicative relative all’incremento delle pensioni per le mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2022 e tredicesima. L’Istituto individua i trattamenti rientranti nell’ambito di applicazione, le modalità di calcolo dell’incremento e di pagamento dello stesso.

Nella circolare n. 114 del 13 ottobre 2022, l’INPS fornisce le indicazioni operative per l’incremento mensile delle pensioni per l'anno 2022, con decorrenza 1° gennaio 2023, per l’individuazione dell’aliquota di perequazione né per la determinazione dell’importo da assoggettare a perequazione. Trattamenti oggetto di incremento La norma in commento prevede che l’incremento sia determinato sulla base delle prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’INPS a esclusione delle seguenti: 1) prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente; 2) prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri; 3) prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27, 128–COOP28, 129–VESO29, 143–APESOCIAL, 198-VESO33, 199-VESO92, 200- ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata; 4) pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a Enti e Casse pensionistiche per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato (articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dall’articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232). Calcolo dell’incremento Il limite di salvaguardia è dato da € 2.692,00 maggiorato di € 52,44 pari a € 2.744,44 L’incremento è calcolato sull’importo cumulato, ove ne ricorrano le condizioni, delle pensioni del soggetto, a fasce progressive, partendo dall’importo lordo del mese di settembre 2022 per il calcolo della percentuale di incremento da attribuire al soggetto che andrà applicata sull’importo in pagamento al mese di ottobre 2022 delle pensioni del soggetto. Il limite di importo per l’attribuzione del beneficio è pari a € 2.692,00 maggiorato di € 52,44 in base alla clausola di salvaguardia per un importo massimo di € 2.744,44. Modalità di pagamento L’incremento è corrisposto d’ufficio sulle mensilità di ottobre, novembre, dicembre tredicesima, ove dovute. L’importo è imponibile ai fini IRPEF e sarà tassato su ciascuna mensilità. Per le pensioni della gestione privata sarà riportata una specifica voce denominata “Conguaglio IRPEF anno in corso”. Per le pensioni della Gestione pubblica sarà ricalcolata la voce di trattenuta IRPEF usualmente esposta. L’incremento lordo e la relativa tassazione saranno altresì visibili sul modello “OBIS M”. Per le pensioni con pagamento annuale o semestrale l’incremento sarà corrisposto con la ratadi gennaio 2023. L’incremento sulla rata della tredicesima mensilità è corrisposto in proporzione ai ratei di tredicesima spettanti. Nel caso di pensioni che non hanno diritto alla tredicesima non è corrisposto alcun incremento a valere sulla predetta mensilità. L'incremento non rileva, per l'anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 13/10/2022, n. 114

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/10/14/aiuti-bis-incremento-pensioni-dicembre

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