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Imprese in crisi: novità per il Fondo di salvaguardia

E’ approdato in Gazzetta ufficiale il decreto, datata 14 settembre 2022, con cui il MISE ha apportato alcune variazioni ai criteri di gestione e di funzionamento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa.

Con il decreto del 14 settembre 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico ha modificato i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa. Sono infatti previsti un incremento degli investimenti attuabili e nuovi requisiti dimensionali per le imprese interessate. La misura riguarda le imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale che occupano più I venti dipendenti. E’ previsto il rimborso delle spese e dei costi di gestione effettivamente sostenuti e documentati dal soggetto gestore, entro il limite massimo annuo dell' 1% delle risorse finanziate. A decorrere dall'annualita' 2024 il predetto limite massimo annuo è applicato al valore netto delle partecipazioni in portafoglio, acquisite con risorse finanziarie del Fondo. In caso di esito positivo delle valutazioni, il soggetto gestore da' tempestiva comunicazione al Ministro dello sviluppo economico, trasmettendo una dettagliata scheda informativa che rappresenti compiutamente la struttura dell'operazione di intervento del Fondo anche sotto il profilo finanziario. Decorso il termine di venti giorni dalla suddetta comunicazione, salvo che il Ministro dello sviluppo economico non ravvisi motivi ostativi all'approvazione del programma in relazione alla rilevanza strategica ovvero all'impatto sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo, il soggetto gestore adotta una delibera di approvazione del programma di ristrutturazione. Il Fondo può intervenire anche in assenza del contemporaneo investimento di operatori privati indipendenti, a condizione che: a) l'operazione sia di aumento di capitale e non preveda acquisto di quote da soci preesistenti o apporti diversi da quelli per cassa; b) almeno uno dei soci preesistenti partecipi all'aumento di capitale con una quota del 50% dello stesso; c) il valore della società antecedente all'aumento di capitale sia determinato mediante fairness opinion prodotta da un advisor incaricato dal Fondo, che tenga anche conto di una valutazione, effettuata sulla base di una metodologia comunemente accettata quale il tasso interno di rendimento o il valore attuale netto, del rendimento dell'investimento ovvero di una comparazione parametrica (benchmarking) dell'investimento medesimo; d) l'operazione avvenga a condizioni di parità con gli altri investitori. A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 14/09/2022 (G.U. 26/10/2022, n. 251)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/10/29/imprese-crisi-novita-fondo-salvaguardia

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