Vai al contenuto Premi il tasto INVIO
Personalizza preferenze
PHPSESSID Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 mese
È un cookie nativo di PHP e consente al sito di memorizzare dati sullo stato della sessione.
privacy_consent Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 anno 1 mese 4 giorni
È un cookie tecnico utilizzato per memorizzare le preferenze sulla gestione dei cookie.
News area Lavoro

Lavoratori all’estero: retribuzioni convenzionali 2023 per i Paesi non convenzionati

Con la circolare n. 33 del 2023, l’INPS aggiorna le tabelle utili alla determinazione per l’anno 2023 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. Eventuali difformità rilevate con i valori presi a riferimento dalle aziende nel mese di gennaio, febbraio e marzo 2023 dovranno essere oggetto di regolarizzazioni contributive entro il 16 giugno 2023.

Con la circolare n. 33 del 23 marzo 2023, l’INPS aggiorna le retribuzioni convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2023, in favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale e, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali Per retribuzione nazionale si intende il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell’indennità estero. L’importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi. I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, di risoluzione del rapporto, di trasferimento nel corso del mese; in tali casi l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata. Tali retribuzioni costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati. Casi particolari La retribuzione individuata secondo i criteri illustrati può subire variazioni in caso di: - passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese; - mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per passaggio di qualifica; In questi due casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto. Un terzo caso è quello in cui maturino nel corso dell’anno compensi variabili non inclusi all’inizio dell’anno nel calcolo dell’importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione applicabile. In questo caso occorre rideterminare l’importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e ridividere il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se per effetto di tale ricalcolo si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere ad un’operazione di conguaglio, per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso. Regolarizzazioni contributive Le aziende che per il mese di gennaio, febbraio e marzo 2023 hanno operato in difformità dalle istruzioni fornite dall’INPS possono regolarizzare tali periodi, senza aggravio di oneri aggiuntivi, entro il 16 giugno 2023, indicando nella denuncia Uniemens: - le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2022 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese; - il corrispondente aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento “Imponibile” di “Dati Retributivi” di “Denuncia Individuale”, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 23/03/2023, n. 33

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/03/24/lavoratori-estero-retribuzioni-convenzionali-2023-paesi-non-convenzionati

altre news

News area Lavoro

Cassa integrazione fino a 18 settimane con due domande all’INPS

Leggi di più
News area Lavoro

OT23 da presentare all’INAIL entro il 3 marzo

Leggi di più
News area Lavoro

Impatriati: accesso alle vecchie regole con residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre

Leggi di più
News area Lavoro

Partecipazione dei lavoratori all’impresa: criteri applicativi per azionariato diffuso e premi di risultato

Leggi di più
News area Lavoro

Apprendistato in DMAG: nuovi codici tipo contratto da esporre in denuncia

Leggi di più
News area Lavoro

CCNL studi professionali: aumenti contrattuali, bilateralità, apprendistato e smart working tra le novità

Leggi di più
News area Impresa

Cash pooling: benefici, profili civilistici e aspetti contabili

Leggi di più
News area Impresa

Dal Fondo monetario internazionale all’Istat, passando per la Germania: come sta l’economia dopo una primavera in lockdown

Leggi di più
News area Impresa

Rendiconto di sostenibilità: come fare se si è esclusi dalla direttiva CSRD

Leggi di più

È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.
Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.
digital agency greenbubble