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News dello studio

Bonus carburante 2023: esenzione fino a 200 euro solo ai fini fiscali

Il Decreto Legge n. 5 del 14 gennaio 2023 in vigore dal 15 gennaio 2023 “c.d. Decreto Trasparenza” ha previsto, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la possibilità per il datore di lavoro privato di cedere ai lavoratori, buoni benzina o analoghi titoli esenti fino a 200 euro, come misura di contenimento dei prezzi dei carburanti.

In sede di conversione in legge del D.L. n. 5/2023, è stato confermato che tali buoni carburante non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell’imposta IRPEF fino a 200,00 euro, mentre è stata esclusa l’esenzione ai fini contributivi INPS.

Ciò significa che la legge riduce il beneficio sia per le aziende che per i lavoratori, in quanto su un valore del buono di 200,00 euro il datore di lavoro dovrà versare i contributi previdenziali INPS (di circa il 30% pari a 60,00 euro) e il lavoratore subirà una trattenuta previdenziale (di circa il 9,19% pari a 18,00 euro).

Ai fini della tassazione IRPEF, il limite di 200,00 euro è aggiuntivo rispetto a quello di 258,23 euro, previsto dall’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, (secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro annui).

Il buono carburante, il cui valore supera la soglia di 200,00 euro, concorre interamente a formare il reddito imponibile e non solo per la quota eccedente.

Essendo il bonus carburante indipendente e aggiuntivo al riconoscimento di un eventuale ulteriore buono carburante erogato ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR nei limiti di 258,23 euro annui, risulta fondamentale andare a rendicontare nel Libro Unico del Lavoro l’erogazione del buono in modo separato come segue:

  • buono benzina ex art. 1 D.L. 5/2023 per il buono fino a 200 euro appena introdotto;
  • buono benzina ex art. 51, co.3, TUIR per l’eventuale altro buono benzina fino a 258,23.

Si ricorda che in quest’ultimo plafond di esenzione vanno considerati anche i buoni spesa, i premi delle polizze extra professionali, i cesti natalizi, le auto aziendali concesse in uso promiscuo, i fabbricati dati in uso o in locazione ai dipendenti, i prestiti e i mutui concessi a tassi agevolati, al netto di eventuali addebiti specifici al dipendente.

Il buono benzina può essere riconosciuto anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”, senza alcun obbligo di corrisponderlo alla generalità dei dipendenti o a loro categorie omogenee.

I datori di lavoro che abbiano già ceduto ai lavoratori i buoni carburante nel periodo di vigenza del sopra citato decreto legge e quindi anteriormente all’entrata in vigore della sua legge di conversione, che come detto, ha escluso l’esenzione ai fini contributivi, dovranno necessariamente riconsiderare i relativi valori per assoggettarli a contribuzione, sulla base delle istruzioni che saranno emanate con circolare dell’INPS.

Si ricorda infine che l’incremento temporaneo fino a 3.000,00 euro annui del limite di esenzione per i fringe benefit, per il solo periodo d’imposta 2022, è cessato il 31 dicembre 2022 e che dal 1° gennaio 2023 la soglia di esenzione è ritornata al valore originario di 258,23 euro annui.

Lo Studio Associato Marchetti rimane a disposizione per eventuali e ulteriori chiarimenti in merito.

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