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APE sociale e lavoratori precoci: parificazione dei tempi di presentazione delle domande

Equiparazione dei tempi di presentazione delle domande per l’accesso all’APE sociale e di pensionamento anticipato per i lavoratori precoci: disoccupati senza ammortizzatori sociali, caregivers, lavoratori con invalidità, lavoratori dediti ad attività usuranti. E’ quanto previsto dalla bozza del disegno di legge sul lavoro. Nello specifico, le domande sono presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno. Con quali modalità?

Tra le misure previdenziali ricomprese nella bozza del disegno di legge in materia di lavoro, approvata nel Consiglio dei Ministri del 1° maggio, vi è l’uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso ad APE sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, di cui all’art. 1, commi 40 da 199 a 205, della legge n. 232/2016. Il riferimento puntuale è ai lavoratori precoci, vale a dire coloro o che sono iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, alle forme sostitutive o esclusive della medesima, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che possano far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età e che si trovino in determinate condizioni, stabilite dalla normativa. Le categorie dei “precoci” Quali sono le categorie contemplate dalla normativa di riferimento? Vanno ricordati in primo luogo i disoccupati senza ammortizzatori sociali, vale a dire coloro che si trovino in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’art. 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 e conclusione integrale della prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi. Vi sono poi i caregivers, individuati come coloro che assistono al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, ovvero un parente di secondo grado o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori e i parenti di primo grado della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Altra categoria è appresentata dai lavoratori con invalidità accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, in misura pari superiore al 74%. Vi sono poi i lavoratori dediti ad attività usuranti e/o particolarmente gravose; in quanto lavoratori dipendenti all’interno delle professioni indicate dalla disposizione che svolgono in via continuativa attività (sei anni su sette ovvero sette anni su dieci con riferimento al periodo precedente il pensionamento) lavorative, parzialmente ampliate con la legge n. 205/2017 per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo. Vi sono infine i lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all’art. 1, commi da 1 a 3 del D.Lgs. n. 67/2011 e successive modificazioni, vale a dire lavoratori che svolgono attività usuranti come specificate dal predetto decreto legislativo (attività usurante di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999, addetti alla linea catena, lavoratori notturni, conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti al trasporto collettivo. Come si richiede il pensionamento Va ricordato come al momento per accedere al beneficio della riduzione del requisito contributivo per lavoratori precoci è necessario presentare una domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1° marzo di ciascun anno e solo in caso di esito positivo, anche a seguito di verifica della relativa copertura finanziaria, presentare la domanda di pensione anticipata. Eventuali domande di riconoscimento del beneficio presentate successivamente al 1° marzo di ciascun anno, comunque non oltre il 30 novembre, sono prese in considerazione soltanto in caso residuino le risorse finanziarie. Per quel che riguarda l’APE sociale è possibile invece presentare domanda per il riconoscimento del relativo diritto entro il 31 marzo ovvero, entro il 15 luglio 2023. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2021) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui siano ancora disponibili le risorse finanziarie a ciò destinate. L’Ente previdenziale comunica ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica entro il 30 giugno e successivamente sarà possibile presentare istanza di pagamento della prestazione. Per quel che riguarda le altre due finestre, se la domanda è presentata dal 1° aprile al 15 luglio la risposta dell’INPS è prevista entro il 15 ottobre, se dal 16 luglio al 30 novembre (istanza tardiva) la risposta dell’Ente previdenziale avviene entro il 31 dicembre. Le novità introdotte dal disegno di legge Lavoro A decorrere dal 1° gennaio 2023 si equiparano i termini per presentare le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale alle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al pensionamento anticipato, e sono presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno. Le domande acquisite, si sottolinea, trovano accoglimento esclusivamente se, all’esito del monitoraggio di cui all’art. 11, rispettivamente, del DPCM 23 maggio 2017, n. 88, e del DPCM 23 maggio 2017, n. 87, residuano le necessarie risorse finanziarie. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/05/11/ape-sociale-lavoratori-precoci-parificazione-tempi-presentazione-domande

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