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Incentivi al posticipo del pensionamento: recupero contributi

Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto 21 marzo 2023 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prende in esame gli incentivi al posticipo del pensionamento da parte dei lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per accedere a quota 103. In questo caso viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore a partire dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile. Se la facoltà di rinuncia è esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile, l'obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà

I lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti minimi previsti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile (quota 103), possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive. In questo caso viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore a partire dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile. Se la facoltà di rinuncia è esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile, l'obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà. Restituzione contributi non versati L'importo dei contributi non versati è interamente corrisposto al lavoratore. Le somme corrisposte a tale titolo al lavoratore sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi. La corresponsione al lavoratore dell'importo dei contributi non versati cessa in caso di conseguimento di una pensione diretta, ovvero al conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia o al raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore. La facoltà ha effetto nei confronti di tutti i rapporti di lavoro, in essere o successivi, e può essere esercitata una sola volta in qualunque momento successivo alla maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. Detta facoltà è revocabile. In caso di revoca, gli effetti decorrono dal primo mese di paga successivo al momento in cui la revoca stessa è esercitata. La facoltà riguarda esclusivamente I contributi pensionistici dovuti in relazione ai periodi di lavoro effettuati dopo la maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. In caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l'incentivo è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua ad essere riconosciuta ai fini del computo delle prestazioni pensionistiche. Procedura Il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al posticipo del pensionamento ne da comunicazione all'INPS che certificare al lavoratore, dandone comunicazione al datore di lavoro, il raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile entro trenta giorni dalla richiesta o dall'acquisizione della documentazione integrativa necessaria. Il datore di lavoro, acquisita la certificazione effettua gli adempimenti e procede all'eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate. A cura della redazione Copyright © - Riproduzione riservata

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 21/03/2023 (G. U. 12/05/2023, n. 110)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/05/16/incentivi-posticipo-pensionamento-recupero-contributi

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