Vai al contenuto Premi il tasto INVIO
Personalizza preferenze
PHPSESSID Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 mese
È un cookie nativo di PHP e consente al sito di memorizzare dati sullo stato della sessione.
privacy_consent Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 anno 1 mese 4 giorni
È un cookie tecnico utilizzato per memorizzare le preferenze sulla gestione dei cookie.
News area Lavoro

Autotutela: nuove regole, termini e procedure

Nella circolare n. 47 del 2023, l’INPS illustra le novità del Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela rispetto ai provvedimenti adottati, anche con riferimento all’oggetto e campo di applicazione nonchè al Responsabile del procedimento, riepiloganddo le regole di avvio del procedimento e istruttoria dello stesso.

L’INPS rende noto, nella circolare n. 48 del 2023, di aver aggiornato il Regolamento sulle disposizioni in materia di autotutela dei provvedimenti adottati. Attraverso l’esercizio dell’autotutela, l’INPS può intervenire, senza ulteriori aggravi dei procedimenti, eliminando vizi di legittimità, incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo, vizi di merito per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o mutamento della situazione di fatto, non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, contribuendo, in tale modo, a prevenire controversie o risolvere contenziosi prima che intervenga la decisione dei soggetti competenti. Ambito di applicazione L’INPS può concludere il procedimento di autotutela con i seguenti provvedimenti: a) annullamento d’ufficio, che comporta la perdita di efficacia, con effetto retroattivo, di un atto inficiato da uno o più vizi di legittimità; b) rettifica, che presuppone l’intervento sul provvedimento con effetti conservativi dello stesso, attraverso l’eliminazione di incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo; c) convalida, ammissibile per i provvedimenti annullabili, che comporta la sanatoria dei vizi, salvaguardando gli effetti già prodotti dal provvedimento; d) revoca, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o nel caso di mutamento della situazione di fatto esistente al momento dell’emanazione del provvedimento, che determina l’inidoneità del provvedimento stesso a produrre ulteriori effetti. Istruttoria La fase istruttoria del procedimento di autotutela è curata dall’Ufficio che ha emanato il provvedimento oggetto di riesame e comprende, tra le altre attività, le comunicazioni di avvio e conclusione del procedimento, nonché l’acquisizione, preferibilmente in via telematica, della documentazione, la verifica della stessa e delle informazioni necessarie alla definizione del procedimento medesimo. Qualora in fase istruttoria dovessero emergere istanze di revisione relative all’integrazione documentale di domande già presentate ma incomplete (con riferimento a documentazione esistente al momento della presentazione della domanda e non allegata per mero errore), l’Ufficio procederà con la massima sollecitudine ad accogliere la domanda di prestazione originariamente presentata dall’utente, chiudendo in questo modo l’istanza di revisione. L’intera fase istruttoria deve concludersi entro 30 giorni dal suo avvio. Tale termine decorre: dalla data di comunicazione dell’avvio del procedimento, in caso di procedimento d’ufficio; dalla data di presentazione della domanda, in caso di autotutela su istanza di parte; dalla data di presentazione del ricorso in caso di instaurazione di contenzioso amministrativo o di notifica per quello giudiziario. Rettifica La rettifica rappresenta una forma di autotutela con effetti confermativi del provvedimento originale, che consente di correggere un provvedimento affetto da mera irregolarità, vale a dire un provvedimento che contiene un difetto lieve che non ne inficia la validità. La rettifica non è preceduta da valutazione comparativa degli interessi pubblici e di quelli privati coinvolti. Il provvedimento di rettifica deve essere assunto dal Responsabile entro 30 giorni dall’avvio del procedimento. Revoca La revoca è un atto con il quale il provvedimento viene ritirato con effetto non retroattivo che può essere adottato solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni legittimanti: - sopravvenienza di motivi di interesse pubblico alla luce dei quali non appaia più opportuna la perdurante efficacia del provvedimento; - mutamento della situazione di fatto sottesa al rilascio del provvedimento, non prevedibile al momento dell’adozione dello stesso e tale da giustificare la complessiva revisione della precedente determinazione; - rivalutazione dell’interesse pubblico originario, salvo per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici. Il provvedimento deve essere assunto entro il termine di 60 giorni dalla data di avvio del procedimento.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 17/05/2023, n. 47

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/05/18/autotutela-nuove-regole-termini-procedure

altre news

News area Lavoro

Settore acconciatura ed estetica: siglato accordo di modifica del CCNL

Leggi di più
News area Impresa

Decreto Coronavirus: le prime misure per famiglie, imprese e lavoratori

Leggi di più
News area Lavoro

Esonero contributivo lavoratrici madri: come deve essere gestito dal datore di lavoro

Leggi di più
News area Lavoro

Terziario, Confcommercio: nuovo accordo sui minimi tabellari

Leggi di più
News area Impresa

Titolare effettivo: l’analisi delle diverse ipotesi di individuazione

Leggi di più
News area Lavoro

Assumere una donna vittima di violenza: quanto conviene

Leggi di più
News area Impresa

PMI: quali sono le semplificazioni per la quotazione in Borsa

Leggi di più
News area Impresa

Giochi d’azzardo online: il danno subito dal giocatore si considera verificatosi nel paese in cui risiede

Leggi di più
News area Lavoro

Bonus asilo nido: come fare richiesta per ottenerlo

Leggi di più

È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.
Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.
digital agency greenbubble