Vai al contenuto Premi il tasto INVIO
Personalizza preferenze
PHPSESSID Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 mese
È un cookie nativo di PHP e consente al sito di memorizzare dati sullo stato della sessione.
privacy_consent Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 anno 1 mese 4 giorni
È un cookie tecnico utilizzato per memorizzare le preferenze sulla gestione dei cookie.
News area Lavoro

Corsi RLS: presenza obbligatoria senza deroghe

Arriva dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’interpello n. 3 del 2023 in cui si chiarisce che le ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), sono inderogabili e non ammettono margini di assenza tollerata, come previsto per la generalità dei corsi di formazione.

Con l’interpello n. 3 del 14 giugno 2023, Il Ministero del Lavoro del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce il proprio parere in merito all’obbligo di frequenza, per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime stabilite dall’art. 37 D.Lgs n. 81/08 c. 11, pari 32 ore iniziali. Il dubbio posto in interpello riguarda la possibilità di assentarsi in misura non superiore al 10% rispetto. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei contenuti minimi previsti dalla legge. Nel caso esaminato la durata minima dei corsi é di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La conclusione a cui perviene il Ministero è dunque che la durata del corso di formazione per il rappresentante della sicurezza per i lavoratori non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Copyright © - Riproduzione riservata

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 14/06/2023, n.3

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/06/15/corsi-rls-presenza-obbligatoria-senza-deroghe

altre news

News area Lavoro

Intelligenza artificiale e organizzazione del lavoro. La formazione professionale farà la differenza

Leggi di più
News area Lavoro

Contratti a termine: come operare dopo il Collegato Lavoro

Leggi di più
News area Lavoro

Contributi INPS: minimali e massimali rivalutati per il 2020

Leggi di più
News area Impresa

Alluvione: entro il 7 ottobre le richieste di donazione

Leggi di più
News area Lavoro

Carta Blu UE per lavoratori stranieri altamente qualificati: come si chiede

Leggi di più
News area Lavoro

PIN INPS per aziende e intermediari dismessi entro il 30 settembre 2021

Leggi di più
News area Lavoro

Premi di risultato 2026: benefici e limiti da analizzare prima di decidere

Leggi di più
News area Lavoro

Pensioni e legge di Bilancio 2024. Manca una reale (attesa) riforma

Leggi di più
News area Lavoro

Lavoratori dello spettacolo: nuove tutele per maternità e paternità

Leggi di più

È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.
Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.
digital agency greenbubble