Vai al contenuto Premi il tasto INVIO
Personalizza preferenze
PHPSESSID Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 mese
È un cookie nativo di PHP e consente al sito di memorizzare dati sullo stato della sessione.
privacy_consent Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 anno 1 mese 4 giorni
È un cookie tecnico utilizzato per memorizzare le preferenze sulla gestione dei cookie.
News area Lavoro

Corsi RLS: presenza obbligatoria senza deroghe

Arriva dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’interpello n. 3 del 2023 in cui si chiarisce che le ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), sono inderogabili e non ammettono margini di assenza tollerata, come previsto per la generalità dei corsi di formazione.

Con l’interpello n. 3 del 14 giugno 2023, Il Ministero del Lavoro del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce il proprio parere in merito all’obbligo di frequenza, per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime stabilite dall’art. 37 D.Lgs n. 81/08 c. 11, pari 32 ore iniziali. Il dubbio posto in interpello riguarda la possibilità di assentarsi in misura non superiore al 10% rispetto. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei contenuti minimi previsti dalla legge. Nel caso esaminato la durata minima dei corsi é di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La conclusione a cui perviene il Ministero è dunque che la durata del corso di formazione per il rappresentante della sicurezza per i lavoratori non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Copyright © - Riproduzione riservata

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 14/06/2023, n.3

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/06/15/corsi-rls-presenza-obbligatoria-senza-deroghe

altre news

News area Lavoro

Interdizione lavoratrici madri: l’INL richiama le imprese. Come essere in regola?

Leggi di più
News area Lavoro

Whistleblowing: nuovi assetti organizzativi per le imprese con le norme UE

Leggi di più
News area Lavoro

Reddito di libertà: fino a 400 euro mensili alle donne vittime di violenza

Leggi di più
News area Lavoro

Somministrazione di lavoro: modifiche dal Collegato Lavoro, in attesa degli sviluppi dalla UE

Leggi di più
News area Lavoro

Giornalisti dipendenti: minimali e massimali 2022 e passaggio della gestione all’INPS

Leggi di più
News area Lavoro

Assegno di maternità 2025: Importo e requisiti ISEE aggiornati

Leggi di più
News area Lavoro

Apprendistato per la qualifica con aliquote contributive ordinarie

Leggi di più
News area Impresa

Decreto Aiuti ter: la guida per imprese e professionisti

Leggi di più
News area Impresa

Business Wallet europeo: l’approfondimento di Assonime e le proposte per favorire la fiducia nel nuovo strumento

Leggi di più

È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.
Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.
digital agency greenbubble