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ETS: nomina, doveri, funzioni e responsabilità dell’organo di controllo e di revisione

Il Codice del Terzo settore ha stabilito le regole e i criteri da seguire per la gestione della vita associativa degli Enti del Terzo settore ed in particolare ha previsto l’obbligo di nomina dell’organo di controllo e dell’organo di revisione in base alla tipologia dell’ente (Associazione o Fondazione) e al verificarsi di certe condizioni. La Fondazione Accademia di Ragioneria ha pubblicato il 15 giugno 2023, la Nota Operativa n. 10/2023 con cui approfondisce l’argomento la normativa relativa a “L’organo di controllo e di Revisione degli Enti del Terzo settore: nomina, doveri, funzioni e responsabilità”.

La Fondazione Accademia di Ragioneria ha pubblicato il 15 giugno 2023, la Nota Operativa n. 10/2023 dal titolo “L’organo di controllo e di Revisione degli Enti del Terzo settore: nomina, doveri, funzioni e responsabilità”. La Nota Operativa ha lo scopo di chiarire quando negli Enti del Terzo settore vi è l’obbligo di nomina dell’organo di controllo e dell’organo di revisione, nonché i loro doveri, funzioni e responsabilità. La necessità di un approfondimento è da ricercare nella riforma del Terzo settore, che con il D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, ha identificato diverse tipologie di Enti del Terzo settore, specificando che sono considerati tali: - le organizzazioni di volontariato (OdV); - le associazioni di promozione sociale (APS); - gli enti filantropici; - le imprese sociali, incluse le cooperative sociali; - le reti associative; - le società di mutuo soccorso; - ogni altro ente costituito in forma di Associazione (riconosciuta o non riconosciuta) o di Fondazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di uno più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi di mutualità o di produzione o scambio di beni servizi, ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).Non sono considerati Enti del Terzo settore, le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali di rappresentanza di categoria economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento controllati dai suddetti enti. Il Codice del Terzo settore ha stabilito le regole e i criteri da seguire per la gestione della vita associativa degli Enti del Terzo settore ed in particolare ha previsto l’obbligo di nomina dell’organo di controllo e dell’organo di revisione in base alla tipologia dell’ente (Associazione o Fondazione) e al verificarsi di certe condizioni. Difatti, l’articolo 30, nei commi da 1 a 8, disciplina l’obbligo di nomina dell’organo di controllo, anche monocratico, per le Associazioni riconosciute (art. 14 c.c.) o non riconosciute (art. 36 c.c.) al superamento di determinati parametri per due esercizi consecutivi, mentre per le Fondazioni (art. 14 c.c.) stabilisce che hanno sempre l’obbligo di nomina. La nota operativa analizza nel dettaglio: - la nomina; - le funzioni e doveri; - le responsabilità. Successivamente approfondisce le norme sulla revisione legale dei conti che sono contenute nell’articolo 2409-bis “Revisione legale dei conti” del Codice civile, nel D.Lgs. 39/2010 e nel D.Lgs. 117/2017 per gli Enti del Terzo settore e sulla facoltà di nominare un “Collegio dei Probiviri” i cui componenti sono investiti soprattutto dei compiti di redimere eventuali contrasti interni tra soci/associati e far rispettare le norme statutarie dell’Ente. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/06/17/ets-nomina-doveri-funzioni-responsabilita-organo-controllo-revisione

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