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Riliquidazione TFS: variazioni con modalità telematiche

Arrivano dall’INPS, con il messaggio n. 2296 del 2023, le precisazioni sulle riliquidazioni del trattamento di fine servizio (TFS) attraverso il canale telematico, in caso di variazione dei dati giuridici ed economici relativi a una pratica TFS in precedenza trasmessa, sia in modalità cartacea che telematica, alla Struttura territoriale di competenza.

L’INPS, nel messaggio n. 2296 del 21 giugno 2023, fornisce chiarimenti in relazione alla corretta modalità da seguire nelle lavorazioni dei TFS telematici, in caso di variazione dei dati giuridici ed economici relativi a una pratica TFS in precedenza trasmessa, sia in modalità cartacea che telematica, alla Struttura territoriale di competenza. Riliquidazione TFS attraverso il canale telematico Effettuata la liquidazione del TFS, le variazioni successive dei dati presenti in Posizione Assicurativa, sull’“Ultimo miglio TFS” e sulla “Comunicazione di Cessazione TFS” potrebbero dare origine a un ricalcolo del valore del TFS e a una conseguente riliquidazione del trattamento. In via generale, l’Amministrazione/Ente datore di lavoro può inoltrare un modello telematico di “Riliquidazione” solo nel caso in cui la pratica TFS di prima liquidazione, sia essa cartacea o telematica, sia nello stato “in pagamento” o in quello “pagata”. La modalità operativa da seguire è diversa a seconda che la pratica di prima liquidazione di TFS sia cartacea o telematica. Liquidazione cartacea Se la prima liquidazione di TFS è cartacea, l’Amministrazione/Ente può inoltrare una riliquidazione della citata prestazione in modalità telematica impostando il flag su “Riliquidazione”. A tale fine, l’Amministrazione/Ente deve necessariamente inserire, in “Nuova Passweb”, l’“Ultimo Miglio TFS”, certificarlo e proseguire con l’inserimento dei dati specifici relativi alla “Comunicazione di Cessazione TFS”. Liquidazione telematica Qualora, invece, la prima liquidazione del trattamento di fine servizio sia telematica, l’Amministrazione/Ente deve operare diversamente in base alla tipologia di variazione chedeve essere effettuata. Se alla base della riliquidazione non vi è una variazione economica e/o giuridica, ma l’Amministrazione/Ente ha la necessità di variare oppure indicare ulteriori informazioni che riguardando solo i dati specifici della “Comunicazione di Cessazione TFS” (riscatti non presenti in banca dati, periodi di servizio presso Enti in convenzione/soppressi, periodi di mobilità, benefici di legge), il soggetto datoriale deve unicamente inviare un nuovo modello di “Comunicazione di Cessazione TFS” di tipo “Riliquidazione”. Nel caso in cui la prima liquidazione cartacea e telematica non sia in pagamento. In tale caso, infatti la procedura non consente all’Amministratore/Ente l’inoltro di un modello telematico di riliquidazione fino a quando la prima pratica non sia stata pagata o posta in pagamento. Diversamente, per comunicare la variazione dei soli dati specifici presenti nel modello telematico, l’Amministratore/Ente dovrà inviare una nuova “Comunicazione di Cessazione TFS” di tipo prima liquidazione, in sostituzione della precedente, consentendo in questo modo agli operatori INPS di aggiornare i dati direttamente in occasione del primo pagamento. La Struttura territoriale competente in tale caso dovrà annullare la precedente pratica TFS telematica o cartacea in modo da acquisire a sistema la nuova e procedere con la sua lavorazione e liquidazione. Da ultimo, si ricorda alle Amministrazioni/Enti la necessità di verificare puntualmente lo stato di lavorazione delle precedenti pratiche telematiche. A tale fine, si rammenta che è possible consultare lo stato di lavorazione della pratica TFS nell’apposita sezione “Modelli inoltrati” inserendo il codice fiscale dell’iscritto o, in alternativa, in “Nuova Passweb” nella funzione “Collegamenti” selezionando “Consultazione Pratica – Fascicolo”. Si precisa, inoltre, che le pratiche TFS telematiche possono essere “risvegliate” tramite le variazioni dei soli dati giuridici presenti in Posizione Assicurativa senza la necessità di variare l’“Ultimo Miglio TFS” e/o di inviare un nuovo modello di “Comunicazione di Cessazione TFS” di tipo “Riliquidazione”. Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, messaggio 21/06/2023, n. 2296

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/06/22/riliquidazione-tfs-variazioni-modalita-telematiche

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