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Domande di riscatto: definizione con opzione per il sistema contributivo

L’INPS; con il messaggio n. 2564 del 2023, si occupa della definizione delle domande di riscatto nelle ipotesi in cui sia stata esercitata contestualmente l’opzione al sistema contributivo e i periodi da riscattare siano determinanti per il perfezionamento dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’opzione stessa.

L’INPS, con il messaggio n. 2564 del 7 luglio 2023, recepisce la disposizione in base alla quale è stato confermato che se la facoltà di opzione al sistema contributivo è esercitata contestualmente alla presentazione della domanda di riscatto, i periodi da riscattare rilevano ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti contributivi richiesti per esercitare l’opzione stessa. Pertanto, se per effetto dei periodi da riscattare: 1. l’assicurato maturi un’anzianità pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, l’opzione al sistema contributivo non può essere validamente esercitata e l’onere del riscatto sarà determinato con le modalità ordinarie; 2. l’assicurato raggiunga il requisito di almeno un contributo anteriore al 1° gennaio 1996 e/o il requisito di almeno 15 anni di contribuzione (di cui almeno cinque dal 1996), l’onere da riscatto è determinato con il criterio della riserva matematica con riferimento al contributo minimo necessario a fare acquisire al soggetto la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995, passando al sistema di calcolo misto della pensione, e con il calcolo a percentuale (a richiesta, “agevolato” se trattasi di riscatto del corso di studi universitario) per il restante periodo. La quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio della facoltà di opzione deve essere versata in unica soluzione. Il pagamento di almeno una rata del riscatto, oppure della quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio della facoltà di opzione, rende irrevocabile l’esercizio della predetta facoltà, avendo quest’ultima prodotto effetti. L’opzione al sistema contributivo può essere esercitata nel corso della vita lavorativa o contestualmente alla domanda di pensione ed è subordinata al perfezionamento dei seguenti requisiti contributivi: a) meno di 936 settimane (pari a 18 anni) di contribuzione al 31 dicembre 1995 (la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del Sistema contributivo è, comunque, concessa a coloro che possono fare valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, a condizione che abbiano esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001); b) almeno 780 settimane (pari a 15 anni) di cui almeno 260 settimane (pari a 5 anni) dal 1° gennaio 1996; c) almeno un contributo anteriormente al 1° gennaio 1996. Acquisizione della domanda telematica Quando sull’applicativo SIN viene acquisita una domanda di riscatto per periodi che si collocano anteriormente al 1° gennaio 1996 e il soggetto non è già titolare di contribuzione anteriore a tale data, se è stata presentata alla medesima data una domanda di opzione al sistema contributivo, allo step di lavorazione “chiusura verifica diritto e completezza” si genera al sistema contributivo presentate contestualmente. Modalità di pagamento La quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio della facoltà di opzione deve essere versata in unica soluzione, mentre il restante onere è caricato sulle rate del piano dinammortamento. Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, messaggio 07/07/2023, n. 2564

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/07/10/domande-riscatto-definizione-opzione-sistema-contributivo

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