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News area Lavoro

Prestazioni occasionali: procedura telematica aggiornata

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 75 del 2023, con cui recepisce le novità rigardo le regole di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore turistico e termale. In particolare, sono stati modificati, per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchidivertimento, i limiti economici di utilizzo e i livelli occupazionali oltre i quali non è possibile accedere al contratto di prestazione occasionale.

Nella circolare n. 75 del 3 agosto 2023, l’INPS esamina le novità in vigore dal 1° gennaio 2023 in materia di Libretto Famiglia e contratto di prestazione occasionale. Da quest’anno infatti l’importo massimo di compenso erogabile per anno civile dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori è pari a 10.000 euro, e possono ricorrere alle prestazioni gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato (elevando, così, il precedente limite, fissato a cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato). Per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, i limiti economici e dimensionali oltre i quali non è possibile accedere al contratto di prestazione occasionale, l’importo massimo è elevato a 15.000 euro. Imprese ammesse al nuovo limite di importo Rientrano nei nuovi limiti di import erogabile le aziende che operano con I seguenti codici Ateco: - 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere; - 96.04.20 Stabilimenti termali; - 93.21.01 Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi; - 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie. Possono accedere al contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Limite economico Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori, la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori: 1) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; 2) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; 3) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 4) percettori di prestazioni integrative del salario ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. Aggiornamenti al servizio telematico Il servizio dell’Istituto “Contratto di prestazione occasionale” sarà implementato con la nuova classificazione “aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento”, selezionabile da parte degli utilizzatori che svolgono quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici Ateco2007 di riferimento. Tale nuova funzionalità sarà disponibile a decorrere dal 9 agosto 2023. Qualora l’utilizzatore abbia già utilizzato il contratto di prestazione occasionale, le somme erogate a titolo di compenso in altra sezione della procedura concorreranno al raggiungimento del nuovo limite di 15.000 euro nell’anno civile. Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 03/08/2023, n. 75

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/08/04/prestazioni-occasionali-procedura-telematica-aggiornata

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