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Cartolarizzazioni: adeguamento al regolamento UE

Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto di adozione del regolamento (UE) 2021/557 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19. La crisi COVID-19 ha reso necessario che gli enti creditizi trattassero e gestissero le loro esposizioni deteriorate. Un modo disponibile a tal fine per gli enti consiste nella negoziazione sul mercato delle esposizioni deteriorate tramite la cartolarizzazione. La cartolarizzazione sintetica rappresenta un modo per rafforzare le posizioni patrimoniali conseguire tale obiettivo, insieme, ad esempio, alla costituzione di nuovi fondi propri.

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto di adozione del regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19. Il regolamento è stato attuato a seguito del grave shock economico causato dalla pandemia di COVID-19 e le necessarie misure eccezionali di contenimento hanno avuto un impatto di vasta portata sull’economia. Le imprese si sono trovate infatti ad affrontare perturbazioni delle catene di approvvigionamento, chiusure temporanee e una riduzione della domanda, mentre le famiglie hanno dovuto far fronte alla disoccupazione e a un calo del reddito. Le autorità pubbliche a livello dell’Unione e degli Stati membri hanno adottato azioni di vasta portata per sostenere le famiglie e le imprese solvibili a far fronte al rallentamento grave ma temporaneo dell’attività economica e alle carenze di liquidità che ne sono derivate. Si è reso necessario quindi adottare le misure atte a che gli enti creditizi e le imprese di investimento potessero utilizzare i loro capitali laddove è più necessario e che il quadro regolamentare dell’Unione li aiutasse in tal senso, garantendo allo stesso tempo che gli enti agissero con prudenza. In aggiunta alla flessibilità prevista dalle norme vigenti, le modifiche mirate del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio garantirebbero che il quadro dell’Unione in materia di cartolarizzazioni preveda uno strumento supplementare per promuovere la ripresa economica all’indomani della crisi COVID-19. La crisi COVID-19 ha reso necessario altresì che gli enti creditizi trattassero e gestissero le loro esposizioni deteriorate. Un modo disponibile a tal fine per gli enti consiste nella negoziazione sul mercato delle esposizioni deteriorate tramite la cartolarizzazione. La cartolarizzazione sintetica rappresenta un modo per rafforzare le posizioni patrimoniali conseguire tale obiettivo, insieme, ad esempio, alla costituzione di nuovi fondi propri. La direttiva ha previsto che le società veicolo per la cartolarizzazione («SSPE») dovrebbero essere istituite solo nei paesi terzi che non sono inseriti dall’Unione nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative, e relativi aggiornamenti, o nell’elenco dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo o nell’elenco delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. Al fine di rafforzare la capacità delle autorità nazionali di contrastare l’elusione fiscale, un investitore dovrebbe informare le autorità fiscali competenti dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali ogniqualvolta debba investire in una SSPE e queste informazioni possono essere utilizzate per valutare se l’investitore ottiene un vantaggio fiscale. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/11/30/cartolarizzazioni-adeguamento-regolamento-ue

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