Vai al contenuto Premi il tasto INVIO
Personalizza preferenze
PHPSESSID Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 mese
È un cookie nativo di PHP e consente al sito di memorizzare dati sullo stato della sessione.
privacy_consent Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 anno 1 mese 4 giorni
È un cookie tecnico utilizzato per memorizzare le preferenze sulla gestione dei cookie.
News area Lavoro

Lavoro sportivo: tempi e modalità delle comunicazioni obbligatorie

Si completa il quadro regolatorio relativo alle comunicazioni obbligatorie di lavoro sportivo per l’area del dilettantismo. Il D.P.C.M. del 27 ottobre 2023, pubblicato sul sito del Ministero dello Sport, consente di procedere alle comunicazioni obbligatorie mediante il Registro delle attività sportive dilettantistiche - RASD o, in alternativa, compilando il modello “UNILAV-Sport”, utilizzando l’applicativo messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In caso violazioni relative all’obbligo di comunicazione si applicano le sanzioni previste per le omesse comunicazioni al Centro per l'impiego: sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. Chi è tenuto ad effettuare la comunicazione?

È stato pubblicato il 16 novembre scorso sul sito internet del Governo, dipartimento per lo Sport, il D.P.C.M. del 27 ottobre 2023 in materia di comunicazioni obbligatorie di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo. Comunicazioni obbligatorie per il lavoro sportivo Il decreto, firmato dal Ministro dello Sport e i Giovani, di concerto col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, completa il quadro regolatorio relativo alle comunicazioni obbligatorie previste dall’art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2021 relative ai rapporti di lavoro nell’area del dilettantismo. La suddetta disciplina prevede che gli enti sportivi destinatari delle prestazioni sportive sono obbligate ad effettuare la comunicazione dei dati necessari all’individuazione del lavoro e segnatamente quelli previsti per le comunicazioni al Centro per l'impiego di cui all'art. 9-bis, commi 2 e 2-bis, del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 608/1996. La comunicazione può essere effettuata anche utilizzando il Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD) previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 39/2021 ed equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al Centro per l’impiego. Tuttavia, il comma 5 del citato art. 28 prevede che ai fini dell’equivalenza della comunicazione al RASD ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto ordinariamente al Centro per l’impiego era necessaria l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell’individuazione delle disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti. Il D.P.C.M. 27 ottobre 2023 assolve pertanto alla predetta funzione e completa, dunque, il quadro normativo, consentendo di procedere alle comunicazioni obbligatorie mediante il RASD disponibile all’indirizzo registro.sportesalute.eu, o, in alternativa, compilando il modello “UNILAV-Sport”, utilizzando l’applicativo messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali accedendo all’indirizzo servizi.lavoro.gov.it. La comunicazione dei rapporti di lavoro, a prescindere dal canale utilizzato, deve essere effettuata entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro e riguarda il Lavoro sportivo di tipo dilettantistico. A tal proposito, l’art. 28 del D.Lgs. n. 36/2021 prevede che nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa - come ricorda il decreto del 27 ottobre 2023 - nel quale ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente: 1) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici; 2) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive. Si tratta peraltro di una presunzione relativa per cui il lavoratore potrebbe comunque chiedere l’accertamento giudiziale della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. D’altronde, non potrebbe essere altrimenti in considerazione dell’indisponibilità del tipo contrattuale. Adempimento dell’obbligo di comunicazione L’assolvimento dell’obbligo di comunicazione obbligatoria, a prescindere dal canale di trasmissione scelto, può essere adempiuto direttamente dall’ente sportivo o per il tramite dei soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili). L’obbligo di comunicazione riguarda i rapporti di lavoro instaurati dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2021, e deve essere effettuata - come già rilevato - entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro. Tuttavia, per le comunicazioni dal 1° luglio 2023 e fino alla data di entrata in vigore del decreto (17 novembre 2023), l’art. 2, comma 5, del D.P.C.M. 27 ottobre 2023 prevede che, in fase di prima applicazione, il termine del trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro decorre dalla data di entrata in vigore del decreto. Inoltre, prevede che le comunicazioni effettuate dai datori di lavoro sportivo nel medesimo periodo attraverso il RASD restano valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione. Il citato art. 2 dispone altresì che le disposizioni del decreto si applicano anche alle comunicazioni di cessazione anticipata del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico. Sanzioni In caso violazioni relative all’obbligo di comunicazione si applicano le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego previste dall’articolo 19, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003 (sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato). Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/11/30/lavoro-sportivo-tempi-modalita-comunicazioni-obbligatorie

altre news

News area Lavoro

Riduzione del tasso medio per prevenzione: dall’INAIL il nuovo modello OT23

Leggi di più
News area Lavoro

Metalmeccanica, aziende industriali: stabiliti i nuovi minimi retributivi

Leggi di più
News area Impresa

Appalti pubblici: chiarimenti sull’iscrizione di una società nel registro dei partner pubblici

Leggi di più
News area Lavoro

Coronavirus, Italia in quarantena. Quali regole e divieti per imprese, lavoratori e cittadini?

Leggi di più
News area Impresa

Le scadenze di maggio 2025: dichiarazione IVA annuale, comunicazione ZES unica, versamento annuale imposta sui servizi digitali

Leggi di più
News area Lavoro

Reddito di cittadinanza: divieto di cumulo con affitti erogati dai Comuni

Leggi di più
News area Impresa

Pirateria on line: nuovi strumenti e procedure per tutelare il diritto d’autore

Leggi di più
News area Lavoro

Autotrasporto merci e logistica: sciolta la riserva per il rinnovo del CCNL

Leggi di più
News area Lavoro

Ammortizzatore Unico alluvioni: come esporlo in denuncia contributiva

Leggi di più

È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.
Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.
digital agency greenbubble