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Indennità di discontinuità: in vigore le nuove regole strutturali

Con il decreto n. 175 del 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entrano in vigore le nuove regole applicabili all’indennità di discontinuità spettante ai lavoratori del settore dello spettacolo autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato o intermittente. Contestualmente entra in vigore l’obbligo, in capo ad aziende e lavoratori interessati, di versare la contribuzione correlata.

E’ approdato il Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 175 del 30 novembre 2023 con cui, al fine di sostenere economicamente i lavoratori del settore dello spettacolo, è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato . Requisiti per il riconoscimento dell'indennità I richiedenti devono essere cittadini italiani, residenti in Italia da almeno un anno e con un reddito non superiore a euro 25.000 nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda. Devono inoltre aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, non essere stati titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, nè titolari di trattamento pensionistico diretto. Misura e durata dell'indennità di discontinuità L'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente la presentazione della domanda dell'indennità. La misura giornaliera dell'indennita' e' calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all'anno precedente la presentazione della domanda dell'indennità. La misura erogabile è pari al 60 per cento del valore così calcolato. Percorsi di formazione e di aggiornamento I lavoratori percettori dell'indennità di discontinuità, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro, partecipano a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l'utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali. Contribuzione di base A decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori beneficiary dell’indennità è dovuto un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all'1 per cento dell'imponibile contributivo, nonche' un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e stabilito annualmente. Copyright © - Riproduzione riservata

Presidente della Repubblica, decreto legislativo 30/11/2023 (G.U. 02/12/2023, n. 282), n. 175

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/12/05/indennita-discontinuita-vigore-nuove-regole-strutturali

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