Vai al contenuto Premi il tasto INVIO
Personalizza preferenze
PHPSESSID Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 mese
È un cookie nativo di PHP e consente al sito di memorizzare dati sullo stato della sessione.
privacy_consent Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 anno 1 mese 4 giorni
È un cookie tecnico utilizzato per memorizzare le preferenze sulla gestione dei cookie.
News area Lavoro

Anzianità nel pubblico impiego: maggiorazioni spettanti

Con la sentenza n. 4 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che era intervenuto, in via retroattiva, per escludere l’operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993.

Si allarga platea dei dipendenti pubblici beneficiari delle indennità di anzianità. In ossequio al principio di irretroattività della legge, la Corte costituzionale, nella sentenza numero 4 depositata l'11 gennaio 2024, ha annullato la norma che aveva escluso l'operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993, riservandolo solo a quelli con requisiti maturati fino al 1990. Nella sentenza viene sancita l’incostituzionalità della legge retroattiva. Il controllo di costituzionalità delle leggi retroattive diviene “ancor più stringente” qualora l’intervento legislativo “incida su giudizi ancora in corso, specialmente nel caso in cui sia coinvolta nel processo un’amministrazione pubblica”, essendo precluso al legislatore “di risolvere, con legge, specifiche controversie e di determinare, per questa via, uno sbilanciamento tra le posizioni delle parti coinvolte nel giudizio”. Al fine di verificare se l’intervento legislativo retroattivo sia effettivamente preordinato a condizionare l’esito di giudizi pendenti, la Corte costituzionale è chiamata a svolgere uno scrutinio che assicuri una “particolare estensione e intensità del controllo sul corretto uso del potere legislativo”, tenendo conto delle concrete tempistiche e modalità dell’intervento del legislatore. Inoltre, nelle motivazioni si è chiarito che “solo imperative ragioni di interesse generale possono consentire un’interferenza del legislatore su giudizi in corso” e che “i principi dello stato di diritto e del giusto processo impongono che tali ragioni siano trattate con il massimo grado di circospezione possibile”. Nel caso in esame non sussistevano imperative ragioni di interesse generale a giustificazione della legge. Copyright © - Riproduzione riservata

Corte Costituzionale, sentenza 11/01/2024, n. 4

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/01/13/anzianita-pubblico-impiego-maggiorazioni-spettanti

altre news

News area Impresa

Appalti: cosa cambia nei requisiti di partecipazione alle gare

Leggi di più
News area Lavoro

UniEmens Lista PosPA: l’INPS aggiorna i tracciati per il TFR

Leggi di più
News area Impresa

Obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni

Leggi di più
News area Lavoro

Dal Parlamento Europeo nuove tutele per l’esposizione all’amianto

Leggi di più
News area Lavoro

Fondo nuove competenze: rifinanziati i progetti per la formazione digitale e green

Leggi di più
News area Impresa

L’AI prezioso alleato per i Data Protection Officer

Leggi di più
News area Lavoro

Premi assicurativi INAIL: minimi di retribuzione imponibile 2023

Leggi di più
News area Impresa

Il decreto Terra dei fuochi diventa legge: nuovi reati presupposto 231 e pene più severe

Leggi di più
News area Lavoro

Processo del lavoro: chiamata in causa di un terzo da parte del convenuto

Leggi di più

È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.
Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.
digital agency greenbubble