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Riduzione contributiva edilizia: in Uniemens entro aprile

L’INPS, con la circolare n. 13 del 2024, fornisce indicazioni operative per la conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2023. Le domande posso essere inviate entro il 15 maggio 2024 e il recupero della contribuzione oggetti di agevolazione può avvenire in Unimens entro il flusso di denuncia di competenza del mese di aprile 2024.

Nella circolare n. 13 del 2024, l’INPS riepiloga la normativa in vigore per quanto riguarda la riduzione contributiva applicabile al settore edile e fornisce le indicazioni operative per la materiale applicazione con riferimento al 2023. Caratteristiche della riduzione contributiva Per i periodi di paga da gennaio 2023 a dicembre 2023, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati: - nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305; - nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305 - con i codici Ateco2007 da 412000 a 439909. Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale. L’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Requisiti di spettanza L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni: - possesso dei requisiti di regolarità contributiva - rispetto degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - non avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione. Per l’anno 2023, la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (tra cui l’esonero strutturale o totale per l’occupazione giovanile) L’agevolazione non spetta altresì in presenza di contratti di solidarietà, limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione di orario. Inoltro delle istanze Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2023 devono essere inviate esclusivamente, in via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil” nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”. I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva in oggetto, relativa all’anno 2023, fino al 15 maggio 2024. Le domande presentate sono definite entro il giorno successivo all’invio con l’attribuizione alla posizione contributiva interessata del codice di autorizzazione “7N”, per il periodo da gennaio 2024 ad aprile 2024. Esposizione in Uniemens I datori di lavoro autorizzati alla fruizione possono esporre lo sgravio nel flusso Uniemens utilizzando il codice causale “L207” nell’elemento “AltrePartiteACredito” di “DenunciaAziendale”. Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza aprile 2024. Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 17/01/2023, n. 13

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/01/18/riduzione-contributiva-edilizia-uniemens-entro-aprile

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