Vai al contenuto Premi il tasto INVIO
Personalizza preferenze
PHPSESSID Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 mese
È un cookie nativo di PHP e consente al sito di memorizzare dati sullo stato della sessione.
privacy_consent Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 anno 1 mese 4 giorni
È un cookie tecnico utilizzato per memorizzare le preferenze sulla gestione dei cookie.
News area Lavoro

Braccianti agricoli: domanda per il trascinamento di giornate entro il 23 febbraio

Nella circolare n. 19 del 2024, l’INPS interviene in materia di contribuzione in agricoltura, con riferimento ai benefici di cui all’art. 21, comma 6 della legge n. 223/1991, per ricordare gli adempimenti utili alla compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2023. La domanda dovrà essere presentata, dai datori di lavoro interessati, entro il 23 febbraio 2024.

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 19 del 24 gennaio 2024, con cui ricorda che ai lavoratori agricoli a tempo determinato spetta un particolare beneficio previdenziale, il cosiddetto “Trascinamento di giornate”, che consiste nel riconoscimento, sia ai fini previdenziali che assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell’anno 2023, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di quelle lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali. Riconoscimento del beneficio per il 2023 Il beneficio è destinato ai lavoratori occupati nell’anno 2023, per almeno cinque giornate, presso un’impresa agricola che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004 e che ricada in un’area dichiarata calamitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Cosa deve fare il datore di lavoro Le aziende interessate devono devono trasmettere, entro il 23 febbraio 2024, per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Aziende agricole: Dichiarazione calamità”, reperibile nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per misure emergenziali straordinarie” del portale INPS Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle Strutture dell’Istituto competenti per territorio il modulo “SC95” - “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali”. Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 24/01/2024, n. 19

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/01/25/braccianti-agricoli-domanda-trascinamento-giornate-entro-23-febbraio

altre news

News area Impresa

Compensi e formazione dei professionisti: cosa prevede la legge quadro sull’AI

Leggi di più
News area Lavoro

Festival del lavoro 2019: temi e ospiti della decima edizione

Leggi di più
News area Impresa

Fringe benefits: pubblicate le tabelle ACI per il 2025

Leggi di più
News area Lavoro

Contratti di solidarietà: in UniEmens lo sgravio contributivo 2018

Leggi di più
News area Lavoro

Bonus asilo nido: al via le istanze per i commercialisti

Leggi di più
News area Lavoro

Opinioni e suggerimenti: l'INPS avvia l'indagine reputazionale

Leggi di più
News area Impresa

Cybersicurezza: le NCCA devono notificare alla Commissione gli organismi di valutazione della conformità che hanno soddisfatto i requisiti

Leggi di più
News area Lavoro

Contratti di lavoro: dall’Europa nuovi obblighi informativi per le imprese

Leggi di più
News area Lavoro

Pensioni e prestazioni: rivalutazione definitiva per il 2022

Leggi di più

È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.
Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.
digital agency greenbubble