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Compensazione crediti fiscali: l’analisi dei Consulenti del lavoro

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 3 del 2024 in cui esamina gli effetti della nuova regolamentazione della compensazione dei crediti fiscali a partire dal 1° luglio 2024. Per le compensazioni dei crediti contributivi e assicurativi la decorrenza sarà invece fissata dai provvedimenti adottati d’intesa da Entrate, INPS e INAIL. Pur condividendo gli obiettivi di contrasto dell’evasione fiscale nel documento viene evidenziato come le misure restrittive rischino di ricadere sulla totalità dei contribuenti, introducendo maggiori oneri e burocrazia anche per quelli virtuosi.

Nella circolare n. 3 del 29 febbraio 2024, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro fa una analisi sintetica della disciplina della compensazione dei crediti fiscali soffermandosi sulle recenti novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024. Novità Legge di Bilancio 2024 La legge di Bilancio 2024 interviene prevedendo: 1. la modifica delle procedure da utilizzare per la trasmissione delle deleghe di pagamento che contengono crediti in compensazione allargando l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate anche nel caso di saldo finale positivo; 2. cambiando i tempi di decorrenza per l’utilizzo in compensazione e applicando la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di sospensione della delega contenente crediti non spettanti; 3. inibendo la compensazione nel caso di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000. Nuove limitazioni alla compensazione La novità normativa impone l’utilizzo dei servizi dell’Agenzia delle Entrate per procedere alla compensazione dei crediti al fine di consentire un controllo preliminare sulla utilizzabilità del credito con possibilità di non eseguire le deleghe trasmesse in presenza di accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Obbligo utilizzi mezzi telematici Dal 1° luglio 2024 i versamenti di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 devono essere effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui siano effettuate delle compensazioni, a prescindere dall’importo del saldo finale. Le osservazioni dei Consulenti del Lavoro L’inibizione alla compensazione è mantenuta fintanto che permangono le irregolarità individuate dalla norma, mentre cessa dal momento in cui tutte le somme dovute sono corrisposte dal contribuente. Su tale aspetto sarebbe opportuna un’indicazione di prassi dell’Amministrazione finanziaria tesa a escludere dal computo della soglia di 100.000 euro i debiti oggetto di rateizzazione, così come accade per la disciplina di cui all’art. 31 del D.L. n. 78/2010. In caso contrario sarebbe equiparata la condotta, meritevole di tutela e rivolta all’adempimento dell’obbligazione tributaria, del contribuente che ha ottenuto la dilazione di pagamento (sin tanto che non decada da tale beneficio) a quella di chi non si è attivato per avvalersi di questa facoltà. Con riferimento alla disciplina sanzionatoria, nel caso della compensazione effettuata in violazione della nuova disciplina il relativo versamento si considera non effettuato, ritrovandosi il contribuente esposto alla ordinaria disciplina sanzionatoria prevista nell’ordinamento per l’omesso versamento di imposte. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/03/01/compensazione-crediti-fiscali-analisi-consulenti-lavoro

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