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Lavoratori sportivi: applicazione del massimale annuo della base contributiva

Nella circolare n. 50 del 2024, l’INPS fornisce le istruzioni per l’applicazione del massimale annuo della base contributiva ai fini delle tutele previste per i lavoratori sportivi con contratto di lavoro subordinato. Le istruzioni operative fornite dall’Istituto includono indicazioni in merito all’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità.

L’INPS ha publicato la circolare n. 50 del 25 marzo 2024, per ricordare che, ai fini del calcolo delle relative indennità da erogare ai lavoratori subordinati sportivi, sia per i lavoratori “vecchi iscritti” che per quelli “nuovi iscritti”, si tiene conto del massimale annuo di retribuzione assoggettata a contribuzione, riparametrato sulla base del numero dei giorni convenzionalmente considerati, ai fini dell’accredito contributivo, per anno solare (ossia 312 giorni). Tale massimale giornaliero è pari, per l’anno 2024, a 383,00 euro. Esposizione in Uniemens valori eccedenti il massimale I datori di lavoro operanti nei settori professionistico e dilettantistico, in relazione ai lavoratori sportivi di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, per il versamento della sola contribuzione dovuta (FIS e Fondo di garanzia, qualora ne ricorrano le condizioni) per le quote eccedenti il massimale contributivo devono esporre nella sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens, a livello individuale, l’elemento “EccMassSport”. Al fine di esporre i dati retributivi e contributivi relativi al versamento della contribuzione al Fondo di integrazione salariale (0,50 per cento – 0,80 per cento) e, per i lavoratori contraddistinti dal “TipoContribuzione” “L1”, i dati relativi al versamento dello 0,20 per cento al Fondo di garanzia TFR e riportare in: - “ImpEccMass1Sport” per gli sportivi con anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al 31 dicembre 1995, l’imponibile del mese compreso fra il massimale retributivo giornaliero e il massimale retributivo; - “ContrEccMass1Sport” con l’importo totale della sola contribuzione assistenziale - “ImpEccMass2Sport” per gli sportivi professionisti con anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al 31 dicembre 1995, l’imponibile del mese eccedente il massimale retributivo giornaliero; - “ContrEccMass2Sport” l’importo totale della sola contribuzione assistenziale. Regolarizzazione dei periodi pregressi Per l’eventuale recupero dei contributi di malattia, di maternità, del contributo ex CUAF e del contributo NASpI relativi alle quote di retribuzione eccedente il massimale retributivo giornaliero o annuo, versati per i mesi di competenza da luglio 2023 a ottobre 2023, i datori di lavoro devono operare con un flusso di regolarizzazione sui periodi in cui sono stati esposti i codici “M048” (utilizzato per il“Versamento arretrati quota contribuzione IVS e contribuzioni minori - Sportivo settore dilettantistico”) o “M050esponendo nella sezione “InfoAggCausaliContrib” gli imponibili non eccedenti il massimale e i relativi importi. Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 25/03/2024, n. 50

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/03/26/lavoro-sportivo-applicazione-massimali

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