Vai al contenuto Premi il tasto INVIO
Personalizza preferenze
PHPSESSID Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 mese
È un cookie nativo di PHP e consente al sito di memorizzare dati sullo stato della sessione.
privacy_consent Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 anno 1 mese 4 giorni
È un cookie tecnico utilizzato per memorizzare le preferenze sulla gestione dei cookie.
News area Impresa

Confidi: pubblicate le linee guida per il recupero dei crediti pubblici e per il rimborso delle spese legali

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha pubblicato il decreto 3 aprile 2024 con cui disciplina i presupposti, i limiti e le modalità per il riconoscimento ai confidi delle spese legali sostenute per l’esperimento delle azioni di recupero dei crediti derivanti dalla concessione di finanziamenti agevolati a valere sui fondi rischi in applicazione delle previsioni di cui allo stesso decreto. Un comunicato relativo al decreto è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Con il decreto 3 aprile 2024 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in attuazione dell’articolo 5, comma 4, del decreto interministeriale 9 dicembre 2022, disciplina i presupposti, i limiti e le modalità per il riconoscimento ai confidi delle spese legali sostenute per l’esperimento delle azioni di recupero dei crediti derivanti dalla concessione di finanziamenti agevolati a valere sui fondi rischi in applicazione delle previsioni di cui allo stesso decreto. Le disposizioni si applicano, altresì: - alle procedure di recupero dei crediti derivanti dalla concessione di garanzie a valere sui fondi rischi in applicazione delle previsioni del decreto 3 gennaio 2017 e del decreto 7 aprile 2021; - alle operazioni di garanzia e di finanziamento concesse a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del comunicato relativo all’adozione del decreto stesso. Il decreto dispone in particolare che i confidi sono tenuti ad intraprendere tempestivamente tutte le azioni legali, giudiziali o stragiudiziali, necessarie a tutelare pienamente le ragioni del credito vantate nei confronti dei soggetti beneficiari degli interventi agevolati al fine di contenere le perdite sui fondi rischi.Nell’avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero nei confronti dei soggetti beneficiari degli interventi agevolati ovvero di eventuali garanti, i confidi sono tenuti ad operare con la diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2, del Codice civile, valutando la convenienza dalle stesse alla luce della situazione economico, patrimoniale e finanziaria del debitore e di eventuali garanti, delle prospettive di recupero del credito, dell’importo del credito da recuperare e dei costi stimati per il recupero. Le somme incassate dai confidi a titolo di capitale e interessi e spese a seguito al fruttuoso esperimento delle azioni di recupero vanno, per la quota di relativa pertinenza, ad incremento dei fondi rischi. Per ciascuna posizione creditoria derivante dagli interventi agevolati, il confidi, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione delle azioni di recupero, ha l’obbligo di redigere una relazione, sottoscritta dal responsabile del competente Ufficio, che dia atto dei seguenti aspetti: a) dell’importo del credito pubblico da recuperare, suddiviso tra capitale, interessi e spese; b) delle valutazioni preliminari effettuate in ordine alla convenienza ad avviare e a proseguire le azioni di recupero, tenuto conto alla situazione economico, patrimoniale e finanziaria del debitore e di eventuali garanti, delle prospettive di recupero del credito, dell’importo del credito da recuperare e dei costi stimati per il recupero; c) delle azioni effettivamente esperite e dei relativi esiti, con indicazione delle somme recuperate suddivise tra capitale, interessi e spese; d) delle spese legali sostenute in relazione a ciascun procedimento stragiudiziale o giudiziale, con specifica indicazione della quota di spese imputabili al recupero del credito pubblico; e) delle eventuali somme incassate dal confidi a titolo di spese legali all’esito delle azioni stragiudiziali o giudiziali esperite; f) delle somme addebitate al fondo rischi a titolo di rimborso. Un comunicato relativo al decreto è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Copyright © - Riproduzione riservata

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto 03/04/2024

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/04/04/confidi-pubblicate-linee-guida-recupero-crediti-pubblici-rimborso-spese-legali

altre news

News area Lavoro

CU 2023: la check list per i datori di lavoro prima dell'invio

Leggi di più
News area Impresa

Valutazione ambientale: incostituzionale la legge regionale che esclude dalle procedure il parcheggio a uso pubblico

Leggi di più
News area Lavoro

Patto di stabilità e straordinario forfettizzato: vantaggi e modalità di utilizzo per le imprese

Leggi di più
News area Impresa

Libra by Wolters Kluwer è il nuovo workspace AI per i professionisti italiani

Leggi di più
News area Lavoro

CCNL agenti e rappresentanti - commercio: le novità dell'ipotesi di accordo

Leggi di più
News area Impresa

Imprese di carattere strategico: le disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria

Leggi di più
News area Lavoro

Pensioni: regole per il cumulo dei periodi di contribuzione maturati presso organizzazioni internazionali

Leggi di più
News area Lavoro

Permesso di soggiorno: procedura alternativa di richiesta post flussi

Leggi di più
News area Lavoro

Incentivo all’esodo del personale e transazione novativa: come calcolare i costi per l’azienda

Leggi di più

È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.
Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.
digital agency greenbubble