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Trattamento dati: la disciplina regionale è incostituzionale

È incostituzionale una disciplina regionale che regola il trattamento dei dati personali nella installazione degli impianti di videosorveglianza, in quanto vìola gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e invade le competenze legislative esclusive dello Stato nella materia «ordinamento civile». A stabilirlo la Corte Costituzionale con la sentenza n. 69 del 23 aprile 2024.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 69 del 23 aprile 2024 ha dichiarato che è incostituzionale una disciplina regionale che regola il trattamento dei dati personali nella installazione degli impianti di videosorveglianza, in quanto vìola gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e invade le competenze legislative esclusive dello Stato nella materia «ordinamento civile». In particolare la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 3 della legge della Regione Puglia n. 13 del 2023 per contrasto con l’art. 117, commi primo e secondo, della Costituzione. La disposizione impugnata si colloca nel contesto di una legge regionale che intende prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità nell’ambito delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno (art. 1 della legge reg. Puglia n. 13 del 2023). A tal fine, l’art. 4 della medesima legge regionale prevede l’installazione di sistemi di videosorveglianza quale requisito necessario a conseguire l’accreditamento istituzionale con il Servizio sanitario regionale e a ottenere o mantenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte delle strutture private richiedenti. L’impugnato art. 3 regola la «installazione dei sistemi di videosorveglianza e la tutela della privacy» che introduce alcune puntuali previsioni, riguardanti: l’installazione dei sistemi di videosorveglianza, che deve avvenire con modalità atte a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi; la necessità che l’attivazione degli impianti sia preceduta dall’acquisizione del consenso degli ospiti o dei loro tutori; l’esigenza di una adeguata segnalazione dei sistemi di videosorveglianza a tutti i soggetti che accedono all’area interessata; l’esecuzione delle registrazioni, che deve essere effettuata in modalità criptata; la visione delle registrazioni stesse, che viene riservata esclusivamente all’autorità giudiziaria. La Corte rileva che l’Unione europea, nell’esercizio della competenza fissata nell’art. 16 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, detta una complessa disciplina in materia di trattamento dei dati personali, che «trova completamento e integrazione nelle fonti nazionali». Secondo i giudici delle leggi, la Regione non può regolare autonomamente la materia, né operare una selezione di fonti e di previsioni, «che, all’interno dell’articolato plesso normativo contemplato sia dall’Unione europea sia dal legislatore statale, sono chiamate a disciplinare questa complessa e delicata materia», poiché in tal modo «non solo si sovrappone alle normative eurounitaria e statale, travalicando le proprie competenze, ma oltretutto effettua una arbitraria scelta, il cui contenuto precettivo equivale a ritenere vincolanti le sole regole individuate dal legislatore regionale e non anche le altre», dettate dall’Unione europea e dal legislatore statale. Copyright © - Riproduzione riservata

Corte Costituzionale, sentenza 23/04/2024, n. 69

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/04/26/trattamento-dati-disciplina-regionale-incostituzionale

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