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Convalida dimissioni neogenitori: validità della revoca

Con la nota n. 862 del 2024 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro conferma che la revoca delle dimissioni rassegnate dal neogenitore è possibile negli stessi termini già previsti per le dimissioni telematiche ordinarie.

Nella nota n. 862 dell’8 maggio 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce il proprio parere rispetto a modalità e tempistiche per l’esercizio della revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto per la tutela della genitorialità che devono essere convalidate dall’Ispettorato territoriale del lavoro (art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001). Dimissioni neogenitori Nelle ipotesi di dimissioni volontarie rese da genitori lavoratori con figli minori di 3 anni, il legislatore ha subordinato l’efficacia delle dimissioni alla convalida delle stesse da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro, al fine di verificare che l’atto sia genuino e frutto di una libera scelta del genitore e non, al contrario, imposto dal datore di lavoro per ragioni riguardanti la situazione familiare dell’interessato. La legge però non regolamenta la revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, né risulta applicabile quanto previsto per le dimissioni presentate in via telematica, rispetto alle quali, entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo, il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità. Disciplina generale L’INL osserva che le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio, la cui efficacia è sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida dell’Ispettorato territorialmente competente. Pertanto, non vi sono elementi impeditivi a che le dimissioni siano oggetto di revoca in un momento antecedente alla loro efficacia, prima dell’emanazione del provvedimento di convalida, oppure in un momento successivo alla convalida ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto. Revoca delle dimissioni Sulla base di questi presupposti l’INL conclude che anche la revoca delle dimissioni richiede un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato che, “valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all’annullamento del relativo provvedimento”, e potrà programmare “gli eventuali accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora si ritenga che nei confronti degli stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti”. Laddove invece le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate all’esito della verifica della genuinità della scelta compiuta dalla lavoratrice/lavoratore e abbiano prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte dell’istante e il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.Copyright © - Riproduzione riservata

INL, nota 08/05/2024, n. 862

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/05/09/convalida-dimissioni-neogenitori-validita-revoca

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