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Premi INAIL: aggiornati tassi d’interesse e sanzioni

Con la circolare n. 13 del 2024, l’INAIL ha aggiornato i tassi di interesse e la misura delle sanzioni applicabili, dal 12 giugno 2024, a tutti i debiti per premi assicurativi e accessori. I tassi vengono aggiornati annualmente sulla base del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti.

Nella circolare n. 13 dell’11 giugno 2024, l’INAIL rende noti i tassi di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori: - 10,25% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori; - 9,75% misura delle sanzioni civili. Rateazioni dei debiti per premi assicurativi Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori comporta l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti. Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 12 giugno 2024 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 10,25%. Sanzioni civili Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge. A decorrere dal 12 giugno 2024 si applica un tasso pari all’9,75% nelle seguenti ipotesi: a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie; b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata ha stabilito che le parole “tasso ufficiale di sconto” e “tasso ufficiale di riferimento” sono sostituite dalle parole “tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema; c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori. Sanzioni civili ridotte per procedure concorsuali Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese. Copyright © - Riproduzione riservata

INAIL, circolare 11/06/2024, n. 13

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/06/12/premi-inail-crescita-tassi-interesse-sanzioni

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