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Contratto di espansione: conguaglio prestazioni di esodo

L’INPS, con il messaggio n. 2504 del 4 luglio 2024, ha illustrato le modalità di gestione, richiesta e pagamento del conguaglio delle prestazioni di esodo nell’ambito dei contratti di espansione, fornendo le modalità operative, per la gestione da parte del “Portale Prestazioni esodo”, dei conguagli relativi alle prestazioni finanziate dal datore di lavoro con la modalità di pagamento in “Unica Soluzione” (INPS, messaggio n. 2952 del 14 agosto 2023). Conguaglio assegno straordinario Il conguaglio previsto dalla legge n. 232/2016 è stato calcolato applicando a tutti gli assegni straordinari cofinanziati la riduzione spettante in relazione al diverso criterio - biennio mobile/cassa - utilizzato per i Fondi di solidarietà. Gli assegni sono stati liquidati riconoscendo, in via provvisoria, la riduzione massima complessiva (quota assegno e quota contribuzione) sul finanziamento mensile. Il conguaglio tiene conto della differenza tra la riduzione massima applicate mensilmente a ciascun assegno e la riduzione calcolata sulla base della NASpI teoricamente spettante al lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Attraverso il “Portale Prestazioni esodo” sono state inoltre calcolate, ai fini del conguaglio, anche eventuali riduzioni spettanti e non applicate durante la vigenza delle prestazioni straordinarie. A conclusione delle verifiche, nel “Portale Prestazioni esodo” – “Sezione Pagamenti” - “Archivio Conguagli” - è pubblicato il conguaglio relativo a ciascun datore di lavoro interessato alla riduzione in argomento. La pubblicazione del conguaglio viene comunicata al datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC). Il conguaglio viene effettuato sulla prima provvista mensile utile mediante variazione in aumento (in caso di conguaglio a debito per il datore di lavoro) o in diminuzione (in caso di conguaglio a credito per il datore di lavoro) della stessa provvista. Conguaglio indennità di espansione Per i piani di esodo garantiti con modalità di pagamento in “Unica Soluzione”, la riduzione è riconosciuta sull’importo complessivamente dovuto e richiesto. A seguito della liquidazione della prestazione, la competente Direzione centrale calcola e restituisce al “Portale Prestazioni esodo” l’importo della NASpI definitiva teoricamente spettante al lavoratore in base all’estratto conto consolidato. Anche in questo caso il “Portale Prestazioni esodo” rielabora il piano teorico fornito proiettando, se previsto, per ulteriori dodici mesi l’importo della riduzione della NASpI dell’ultima mensilità presente nel piano. L’eventuale conguaglio NASpI è dato dalla differenza tra la riduzione provvisoria calcolata in fase di certificazione prima della cessazione del rapporto di lavoro, e applicata mensilmente sulla prestazione durante l’esodo, e la riduzione definitiva ricalcolata dopo la cessazione. Il conguaglio viene generato e pubblicato con differenti modalità a seconda che il piano di esodo sia stato garantito con la fideiussione o con il pagamento in “Unica Soluzione”. Rimborso del conguaglio a credito per i datori di lavoro Nel caso di conguaglio a credito per un datore di lavoro esodante che non abbia più una provvista mensile su cui effettuare la compensazione, è necessario rimborsare direttamente l’importo con una disposizione di pagamento. Copyright © - Riproduzione riservata INPS, messaggio 04/07/2024, n, 2504

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/07/05/contratto-espansione-conguaglio-prestazioni-esodo

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