Vai al contenuto Premi il tasto INVIO
Personalizza preferenze
PHPSESSID Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 mese
È un cookie nativo di PHP e consente al sito di memorizzare dati sullo stato della sessione.
privacy_consent Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 anno 1 mese 4 giorni
È un cookie tecnico utilizzato per memorizzare le preferenze sulla gestione dei cookie.
News area Impresa

Sostenibilità: pubblicata la direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L del 5 luglio 2024, la direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859. Come noto, in linea con l’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), un elevato livello di protezione e il miglioramento qualitativo dell’ambiente e la promozione dei valori fondamentali europei sono tra le priorità dell’Unione indicate nella comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo». Tali obiettivi richiedono il coinvolgimento non solo delle autorità pubbliche, ma anche degli attori privati, in particolare delle società. La presente direttiva stabilisce norme in materia di: a) obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, che incombono alle società nell’ambito delle proprie attività, delle attività delle loro filiazioni e delle attività svolte dai loro partner commerciali nelle catene di attività di tali società; b) responsabilità delle violazioni di detti obblighi di cui alla lettera a); e c) obblighi che incombono sulle società di adottare e attuare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici volto a garantire, con il massimo impegno possibile, la compatibilità del modello e della strategia aziendali della società con la transizione verso un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 oC in linea con l’accordo di Parigi. La presente direttiva non può essere addotta per ridurre il livello di tutela dei diritti umani, occupazionali e sociali o di protezione dell’ambiente o del clima previsto dal diritto nazionale degli Stati membri o da contratti collettivi applicabili al momento della sua adozione. Inoltre lascia impregiudicati gli obblighi in materia di diritti umani, occupazionali e sociali, nonché di protezione dell’ambiente e cambiamenti climatici previsti da altri atti legislativi dell’Unione. Se una disposizione della presente direttiva contrasta con una disposizione di altro atto legislativo dell’Unione che persegue gli stessi obiettivi e impone obblighi più ampi o più specifici, la disposizione dell’altro atto legislativo dell’Unione in questione prevale per gli aspetti contrastanti e si applica in riferimento a tali obblighi specifici. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società eserciti il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e di ambiente di cui agli articoli da 7 a 16 («dovere di diligenza») mediante: a) integrazione del dovere di diligenza nelle proprie politiche e nei propri sistemi di gestione dei rischi; b) individuazione e valutazione degli impatti negativi effettivi o potenziali e, se necessario, attribuzione di priorità agli impatti negativi effettivi e potenziali; c) prevenzione e attenuazione degli impatti negativi potenziali e arresto degli impatti negativi effettivi e minimizzazione della relativa entità; d) riparazione degli impatti negativi effettivi; e) svolgimento di un dialogo significativo con i portatori di interessi; f) instaurazione e mantenimento di un meccanismo di notifica e una procedura di reclamo; g) monitoraggio dell’efficacia della politica e delle misure relative al dovere di diligenza; h) comunicazione pubblica sul dovere di diligenza. Gli Stati membri provvedono a che, ai fini del dovere di diligenza, ciascuna società abbia il diritto di condividere risorse e informazioni all’interno del gruppo di società di cui è parte e con altri soggetti giuridici.La direttiva entra in vigore il 25 luglio 2024 (ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea). Copyright © - Riproduzione riservata

Parlamento Europeo e Consiglio, direttiva (UE) 2024/1760 13/06/2024 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 05/07/2024, Serie L)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/07/06/sostenibilita-pubblicata-direttiva-relativa-dovere-diligenza-imprese

altre news

News area Lavoro

Ammortizzatori sociali 2022: cambiano misura, causali e la platea dei beneficiari

Leggi di più
News area Impresa

Strategia UE per il mercato unico: le misure a favore delle imprese

Leggi di più
News area Lavoro

Sicurezza sociale: ritiro del modello A1 anche senza avviamento preliminare della procedura di dialogo

Leggi di più
News area Lavoro

Sgravio assunzione beneficiari assegno di inclusione: quanto conviene la stabilizzazione del lavoratore

Leggi di più
News area Lavoro

Omaggi ai dipendenti per finalità promozionali: qual è il trattamento fiscale applicabile

Leggi di più
News area Lavoro

Metalmeccanica aziende industriali: nuovi minimi retributivi dal 1° giugno 2020

Leggi di più
News area Impresa

Rendicontazione di sostenibilità: modificate le date di decorrenza degli obblighi

Leggi di più
News area Impresa

Mercati agricoli UE: previsioni 2026 tra solidità e ondate di caldo

Leggi di più
News area Lavoro

Contrattazione collettiva: da Cifa e Confsal un nuovo modello di relazioni industriali e sindacali

Leggi di più

È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.
Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.
digital agency greenbubble