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Correttivo Cartabia: dal 25 gennaio in vigore le novità sulla mediazione

Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale il 10 gennaio 2025 entra in vigore il 25 gennaio 2025 il D.lgs. 216 del 27.12.24, il correttivo Cartabia che introduce innovazioni e specificazioni in materia di procedimento di mediazione civile e commerciale. Il decreto, ha come obiettivo, nella risoluzione delle controversie, di un più ampio utilizzo della mediazione e pertanto, viene infatti concesso più tempo alle parti per concludere la mediazione e vengono eliminati alcuni ostacoli per favorire la partecipazione degli interessati, ad esempio sarà sempre possibile intervenire in mediazione con un collegamento da remoto. Tra le novità, la possibilità di avere il patrocinio a spese dello Stato anche per lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del fatto o rapporto oggetto della mediazione, l’apolide e anche enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

Entra in vigore il 25 gennaio 2025 il D.lgs. 216 del 27 dicembre 2024, il c.d. correttivo Cartabia pubblicato in Gazzetta ufficiale il 10 gennaio 2025.

Molte le novità, che modificano il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, e dunque incidono sul D.Lgs. 28/2010 introducendo innovazioni e specificazioni in materia di procedimento di mediazione civile e commerciale.

In particolare il decreto disciplina la mediazione svolta a distanza, stabilendo la distinzione tra:

- mediazione “telematica”, in cui tutti gli atti sono digitalizzati;

- mediazione “con incontri con modalità audiovisiva da remoto” che è di nuova istituzione.

Nella nuova norma, la mediazione telematica:

- necessita del consenso delle parti,

- tutti gli atti devono essere formati dal mediatore e sottoscritti nel rispetto del CAD;

- a conclusione del procedimento, il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo;

- il mediatore ha l’onere di verificare “l’apposizione, la validità e l’integrità delle firme” delle parti prima di apporre la propria.

In riferimento agli “Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto”, la nuova norma stabilisce che “ciascuna parte” può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto, mediante un sistema che deve garantire “la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate”.

Il decreto inoltre, prevede un nuovo termine di durata stabilendo che “il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi” (prima era di tre), prorogabile “per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi”.

Qualora, però, si tratti di mediazione obbligatoria o delegata, la durata è di sei mesi, prorogabile per una sola volta per ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della scadenza.

La proroga dovrà risultare “da accordo scritto delle parti”. Rimane fermo che il termine non è soggetto a sospensione feriale.

Il decreto precisa il decorso del termine di decadenza per proporre la domanda giudiziale dopo aver depositato domanda di mediazione e svolto la procedura, stabilendo che “Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all’articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell’organismo.”

Un ulteriore intervento riguarda il patrocinio a spese dello Stato che viene assicurato anche allo straniero con regolare permesso di soggiorno sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto della convenzione di negoziazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

Copyright © - Riproduzione riservata

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/01/24/correttivo-cartabia-vigore-novita-mediazione

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