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Cooperative: illegittimo lo scioglimento agli enti che si sottraggono all’attività di vigilanza per atto dell’autorità

Con la sentenza n. 116 del 21 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 12, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 2 agosto 2002, numero 220, nella parte in cui prevede che agli enti cooperativi che si sottraggono all’attività di vigilanza si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità. La corte ha ritenuto che lo scioglimento delle cooperative solo perché si sottraggono agli inviti dell’autorità di vigilanza, e quindi a prescindere dalla verifica sull’effettivo conseguimento delle finalità mutualistiche, integra una sanzione amministrativa sproporzionata, violando perciò l’articolo 3 e l’articolo 45 della Costituzione, che riconosce la funzione sociale della cooperazione.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 116 del 21 luglio 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 2 agosto 2002, numero 220, nella parte in cui prevede che agli enti cooperativi che si sottraggono all’attività di vigilanza si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità, anziché stabilire che l’autorità di vigilanza nomina un commissario ai sensi dell’articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell’organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell’ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.

La corte ha ritenuto che lo scioglimento delle cooperative solo perché si sottraggono agli inviti dell’autorità di vigilanza, e quindi a prescindere dalla verifica sull’effettivo conseguimento delle finalità mutualistiche, integra una sanzione amministrativa sproporzionata, violando perciò l’articolo 3 e l’articolo 45 della Costituzione, che riconosce la funzione sociale della cooperazione.

La Corte ha rimarcato che quest’ultima disposizione costituzionale non è «comune nel panorama comparatistico: una tale valorizzazione trova infatti la sua giustificazione negli strati profondi della società di allora, che metteva di fronte ai costituenti l’imponente movimento cooperativo sviluppatosi in Italia a partire dalla metà dell’Ottocento».

La Corte ha affermato che il modello cooperativo, «ascrivibile all’ambito dell’economia civile», rappresenta «una forma avanzata di impresa anche in sistemi socialmente evoluti, che non è surrogabile dal nuovo fenomeno delle società benefit», perché l’impresa cooperativa si contraddistingue per «elementi del tutto peculiari: la mutualità, che ne costituisce la missione fondante, ricollegandosi ai principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, e la democraticità, che ne informa il modello di governance», nonché la «creazione di ricchezza intergenerazionale, devoluta tramite i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione».

La sentenza è giunta a questa conclusione ponendo in rilievo che, nonostante la sua «perdurante e attuale» funzione sociale, «oggi il modello cooperativo sta attraversando una grave crisi, attestata dal tasso di crescita ormai da alcuni anni costantemente negativo, a dispetto di quello del totale delle imprese» e che a determinare tale fenomeno, rilevato negli ultimi anni, concorrono senza dubbio plurimi fattori, tra i quali riveste «un ruolo anche l’assetto legislativo, nel quale, a fronte della perdita di peso dei vantaggi fiscali, sono state introdotte normative non particolarmente incentivanti per questa tipologia di impresa».

Invece che favorire l’«incremento» della cooperazione «con i mezzi più idonei» secondo il mandato dell’articolo 45 della Costituzione, norme come quella dichiarata costituzionalmente illegittima possono determinare invece un grave effetto di deterrenza al suo sviluppo, in quanto rischiano di causare lo scioglimento per atto d’autorità persino di cooperative che, ove sottoposte a revisione, risulterebbero in possesso dei requisiti mutualistici.

Copyright © - Riproduzione riservata

Corte Costituzionale, sentenza 21/07/2025, n. 116

Per approfondire questo argomento leggi anche: Non si può sciogliere la cooperativa solo perché si è sottratta alla vigilanza Bruno Pagamici

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/07/22/cooperative-illegittimo-scioglimento-enti-sottraggono-attivita-vigilanza-atto-autorita

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