Equo compenso e deontologia forense: obbligo limitato ai “grandi clienti”
Il nuovo articolo 25-bis del Codice deontologico forense, modificato dal Consiglio nazionale forense alla luce delle osservazioni dell’Antitrust, circoscrive l’applicazione dell’equo compenso ai soli rapporti con i “grandi clienti”, introducendo specifici obblighi informativi e un sistema sanzionatorio differenziato. L’intervento chiarisce l’ambito soggettivo della disciplina, evitando effetti distorsivi sulla concorrenza e sui compensi nei rapporti con clientela ordinaria.
Sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore il nuovo articolo 25-bis del Codice deontologico forense, riformulato dal Consiglio nazionale forense con l’obiettivo di allineare la disciplina deontologica ai principi della legge n. 49/2023 in materia di equo compenso e, al contempo, recepire le osservazioni formulate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.Il nuovo assetto normativo chiarisce in modo esplicito che l’obbligo di rispettare l’equo compenso – inteso come compenso proporzionato alla prestazione e conforme ai parametri forensi – si applica esclusivamente ai rapporti con i c.d. “grandi clienti”. Rientrano in tale categoria le banche, le imprese assicurative e i relativi soggetti collegati, le imprese di dimensioni rilevanti (oltre 50 dipendenti o 10 milioni di euro di ricavi) e le pubbliche amministrazioni, con alcune specifiche esclusioni.La scelta di circoscrivere l’ambito applicativo della norma rappresenta una risposta diretta alle criticità evidenziate dall’Antitrust, che aveva rilevato come una formulazione più ampia avrebbe potuto determinare effetti restrittivi della concorrenza, con un possibile incremento dei costi delle prestazioni professionali anche nei confronti della clientela non rientrante nel perimetro della legge.Dal punto di vista deontologico, la disposizione introduce un duplice livello di obblighi. Da un lato, è sancito il divieto per l’avvocato di concordare compensi non equi nei rapporti con i grandi clienti, con conseguente rilevanza disciplinare della violazione. Dall’altro, nei casi in cui sia il professionista a predisporre unilateralmente la convenzione o il contratto, viene previsto uno specifico obbligo informativo: l’avvocato deve avvertire per iscritto il cliente circa la necessità che il compenso rispetti i criteri legali, pena la nullità della pattuizione.Il sistema sanzionatorio riflette tale distinzione: la violazione delle regole sull’equo compenso può comportare la censura, mentre l’omissione dell’obbligo informativo è punita con la sanzione più lieve dell’avvertimento. Si tratta di un’impostazione coerente con la funzione preventiva e regolatoria della norma deontologica.Resta invece esclusa l’applicazione dell’equo compenso nei rapporti con la clientela “ordinaria”, quali privati, lavoratori autonomi e imprese sotto soglia. Tale esclusione segna un punto di equilibrio tra esigenze di tutela del professionista e salvaguardia delle dinamiche concorrenziali del mercato dei servizi legali.Copyright © - Riproduzione riservata
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