Esenzione IRPEF estesa a tutti i trattamenti pensionistici per le vittime del dovere
Con la circolare n. 51 del 2026, l’INPS, in recepimento del consolidato orientamento della Corte di Cassazione e della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 68/2025, ridefinisce l’ambito applicativo dei benefici fiscali previsti dall’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016. L’Istituto riconosce, a decorrere dal periodo d’imposta 2026, l’esenzione dall’IRPEF e dalle addizionali su tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai familiari superstiti, indipendentemente dal nesso con l’evento che ha determinato lo status.
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