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CCNL Enti culturali e ricreativi - Federculture: sottoscritto l'accordo di rinnovo

Per i dipendenti delle aziende dei servizi pubblici della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero, Federculture con FP-CGIL, UIL-FPL, FP-CISL, UIL-PA e UGL Terziario hanno sottoscritto in data 30 aprile 2026 l'accordo per il rinnovo del CCNL Il testo conferma, con alcune modifiche e correzioni di errori materiali, l’accordo preliminare 4 marzo 2026. Il contratto si applica per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2024. Le modifiche introdotte dall’accordo 30 aprile 2026 decorrono dalla data della sua firma.

Federculture con FP-CGIL, UIL-FPL, FP-CISL, UIL-PA e UGL Terziario hanno sottoscritto in data 30 aprile 2026 l'accordo per il rinnovo del CCNL.

Ambito di applicazione

L'accordo riguarda i dipendenti delle aziende dei servizi pubblici della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero.

Principali novità

L’accordo conferma, con alcune modifiche e correzioni di errori materiali, l’accordo preliminare 4 marzo 2026.

Il testo fornisce indicazioni operative sul rapporto di lavoro, richiamando il riferimento normativo e i contenuti obbligatori della lettera di assunzione.

Entra in vigore una nuova classificazione del personale articolata in Aree e livelli; la nuova struttura è descritta con i profili e le responsabilità delle diverse Aree (Quadri, III, II, I) e include una tabella di raccordo tra il vecchio e il nuovo inquadramento, oltre a norme di armonizzazione per i lavoratori già in servizio.

I periodi di prova sono definiti per Area (con durata maggiore per Quadri e III Area, minore per le Aree II e I), sono computati nell’anzianità di servizio e si prorogano in caso di malattia, infortunio o congedi obbligatori.

La sezione sui minimi tabellari aggiorna gli importi mensili riferiti all’aumento concordato e distingue tra lavoratori assunti dopo il cambio di inquadramento e quelli già in forza al termine della transizione. Per questi ultimi eventuali differenze retributive sono corrisposte tramite una specifica componente retributiva (SCR), non riassorbibile e rivalutata ad ogni rinnovo contrattuale.

Per il periodo indicato sono previsti arretrati con importo complessivo da corrispondere entro la data stabilita; gli importi sono calcolati per fascia/livello, comprensivi di incidenze dirette e indirette, con effetti su TFR e oneri previdenziali. Le aziende in difficoltà finanziaria comprovata possono richiedere la rateizzazione entro il termine previsto.

È previsto un incremento della quota destinata all’assistenza sanitaria integrativa con una misura mensile per lavoratore fino all’attivazione della polizza, periodo durante il quale le somme saranno destinate al welfare aziendale.

L’apprendistato professionalizzante è regolato con indicazione delle Aree e delle durate per ciascun livello.

Le regole sul lavoro a termine precisano proroghe, rinnovi e il divieto di nuovo periodo di prova in caso di rinnovo per le stesse mansioni; viene fornita una definizione estesa di stagionalità e le relative condizioni operative.

Per il lavoro a tempo parziale è prevista priorità di trasformazione per patologie oncologiche o gravi patologie cronico‑degenerative anche per conviventi e parti di unione civile.

La formazione prevista come obbligatoria dalla legge o dal contratto, sia sulla sicurezza che professionale, è considerata come orario di lavoro e deve svolgersi durante lo stesso.

Decorrenza

Il CCNL si applica per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2024. Le modifiche introdotte dall’accordo 30 aprile 2026 decorrono dalla data della sua firma.

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CCNL Enti culturali e ricreativi - Federculture Copyright © - Riproduzione riservata

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/05/07/ccnl-enti-culturali-ricreativi-federculture

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