Abuso di dipendenza economica: legittima l’attribuzione delle controversie alle sezioni specializzate in materia di impresa
La Corte costituzionale con la sentenza numero 75, depositata il 12 maggio 2026, ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate sull’art. 9, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 192/1998, come modificato nel 2022, relativo alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa nelle azioni per abuso di dipendenza economica. Le censure sull’effettività della tutela e sull’efficienza della giurisdizione sono state ritenute non adeguatamente motivate. La Corte ha escluso la violazione dell’art. 3 Cost., giudicando ragionevole l’attribuzione alle sezioni specializzate, già esperte nei rapporti tra imprese, delle controversie che richiedono un’analisi del fenomeno economico della dipendenza. È stata esclusa anche la lesione del principio del giudice naturale, essendo la competenza definita da criteri generali. La nozione di abuso è ritenuta sufficientemente determinata, senza rischi di forum shopping. Infine, l’eventuale aggravio dei tempi processuali è qualificato come inconveniente organizzativo superabile tramite adeguata distribuzione delle risorse.
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