Ambiente: in GU nuove fattispecie e aggravanti per i crimini ambientali
Il d.lgs. 21 aprile 2026, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 maggio 2026, attua la direttiva (UE) 2024/1203 e introduce un rafforzamento della tutela penale dell’ambiente. Dal 2 giugno 2026 entra in vigore il nuovo art. 452‑bis.1 c.p., che sanziona il commercio abusivo di prodotti inquinanti in grado di provocare un deterioramento significativo e misurabile delle matrici ambientali o degli ecosistemi, con aggravanti per pericoli alla vita, danni a specie protette, aree vincolate o ecosistemi estesi e durevoli. Il decreto inasprisce inoltre le pene per l’uso illecito di sostanze lesive dell’ozono, prevedendo la reclusione da due a cinque anni e multe fino a 80.000 euro, e introduce un sistema sanzionatorio a due livelli per i gas fluorurati a effetto serra, basato su arresto e ammende. Entro il 21 maggio 2027 il Governo dovrà adottare la Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio 2026, il decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81 di attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.In particolare il decreto tra l’altro introduce il nuovo articolo, nel codice penale, 452-bis.1 relativo al commercio di prodotti inquinanti, il quale stabilisce che è soggetto alle pene stabilite dall'articolo 452-bis, primo comma, chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.La pena è aumentata se dal fatto deriva:1) un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone;2) un pericolo rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora.La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico oarcheologico;2) in danno di specie animali o vegetali protette;3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena è aumentata da un terzo a due terzi.La norma introduce inoltre un regime sanzionatorio molto severo per chi utilizza in modo illecito sostanze che riducono lo strato di ozono. In particolare, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con una multa da 10.000 a 80.000 euro chi produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia abusivamente tali sostanze, sia allo stato puro sia in miscela, come definite dal regolamento (UE) 2024/590.La stessa pena si applica anche a chi tratta prodotti o apparecchiature che contengono queste sostanze o il cui funzionamento ne dipende. Restano esclusi solo i prodotti destinati al settore agricolo già autorizzati dalla normativa nazionale ed europea.Il decreto prevede altresì un sistema sanzionatorio specifico per l’uso illecito dei gas fluorurati a effetto serra. In particolare, è punito con l’arresto da sei mesi a un anno, oppure con un’ammenda da 10.000 a 150.000 euro, chi produce, importa o esporta abusivamente tali gas, sia allo stato puro sia in miscela, oppure prodotti e apparecchiature che li contengono o che ne dipendono per il funzionamento.Una seconda fascia sanzionatoria riguarda invece chi immette sul mercato, usa o rilascia queste sostanze senza autorizzazione: in questo caso la pena prevista è l’arresto da due a sei mesi o l’ammenda da 1.000 a 50.000 euro.Il decreto prevede che entro il 21 maggio 2027 il Governo dovrà approvare la Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali.Il decreto entrerà in vigore il 2 giugno 2026.Copyright © - Riproduzione riservata
Decreto legislativo 21/04/2026, n. 81 (Gazzetta Ufficiale 18/05/2026, n. 113)
Per approfondire questo argomento leggi anche: Riforma dei reati ambientali 2026: novità e impatti sul D.Lgs. 231 Massimo Negroni
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