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Contratti a termine stagionali: escluso il limite massimo delle quattro proroghe

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11269/2026, chiarisce un punto rilevante nella disciplina dei contratti a tempo determinato: per i rapporti stagionali non si applica il limite massimo di quattro proroghe previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015. Nel dettaglio quali sono e come si individuano le attività che rientrano nella definizione di attività stagionale?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11269 del 27 aprile 2026, è intervenuta su una delle regole previste per la gestione dei contratti a tempo determinato: le proroghe.La sentenza della Corte di CassazioneI giudici della Suprema Corte, ribaltando la decisione della Corte di Appello di Milano, hanno riconosciuto la inapplicabilità del limite massimo delle quattro proroghe ai rapporti di lavoro stagionale, in quanto la regola riprende ed è collegata al massimale di durata dei rapporti a termine “ordinari”, non applicabile ai rapporti di lavoro stagionali.In particolare, l’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che “Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.”Per quanto non sia prevista una esclusione esplicita da parte del legislatore, secondo i giudici, tale esclusione è desunta dalla mancata applicazione, per questa tipologia di contratti a termine, del limite massimo di durata complessiva. Infatti, il legislatore non aveva necessità di sancire l'inapplicabilità del primo comma, dell'art. 21, al lavoro stagionale poiché la cornice entro cui si muove la disciplina ivi dettata è disegnata presupponendo l'operare dell'anzidetto limite temporale. Tale disposizione si inserisce, quindi, in un sistema che individua proprio nel limite dei 24 mesi il perimetro entro il quale operano le regole su proroghe e durata del contratto.Il ragionamento della Cassazione è di tipo letterale e sistematico:- la norma sulle proroghe presuppone l’operatività del tetto dei 24 mesi;- le fattispecie escluse da tale tetto non rientrano, per coerenza, nella disciplina delle proroghe.Si tratta di un principio che incide concretamente sulla gestione dei rapporti a termine nei settori caratterizzati da ciclicità produttiva, offrendo un importante chiarimento sistematico del quadro normativo delineato dal TU sui contratti di lavoro.Definizione di attività stagionale tra Cassazione e Collegato LavoroÈ importante sottolineare, in conclusione, che tale esonero dall’obbligo riguarda esclusivamente le attività stagionali come stabilite dal D.P.R. n. 1525/1963 ovvero individuate dalla contrattazione collettiva. In quest’ultima ipotesi è il caso di riprendere l’interpretazione autentica fornita dall’art. 11, della Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro) che definisce tali attività come “attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015.”.Tale interpretazione è stata prevista dal legislatore per chiarire un concetto che era stato messo in dubbio dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9243/2023. I giudici della Suprema Corte avevano stabilito che nel concetto di attività stagionale potevano comprendersi soltanto situazioni aziendali collegate ad attività stagionali in senso stretto, ossia ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione) e non anche situazioni aziendali collegate ad esigenze d’intensificazione dell’attività lavorativa determinate da maggiori richieste di mercato o da altre ragioni di natura economico-produttiva. Sempre secondo l’interpretazione dei giudici, l’attività stagionale è aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta ed implica un collegamento con l’attività lavorativa che vi corrisponde.Le fluttuazioni del mercato e gli incrementi di domanda che si presentino ricorrenti in determinati periodi dell’anno rientrano nella nozione diversa delle punte di stagionalità che vedono un incremento della normale attività lavorativa connessa a maggiori flussi. La stagionalità inoltre può essere riferita, oltre che all’attività imprenditoriale nel suo complesso, anche alla specifica prestazione lavorativa svolta dal singolo lavoratore, potendo discendere anche solo dal tipo di prestazione richiesta al lavoratore l’esigenza di una sua limitazione temporale.Caratteristiche particolari dei contratti a termine stagionaliTermino la presente relazione evidenziando le altre peculiarità previste esclusivamente per i contratti a termine stipulati per le attività stagionali individuate dal D.P.R. n. 1525/1963 e dai contratti collettivi.In particolare, il legislatore, esclude i contratti stagionali da alcune regole e limiti realizzati per limitare l’uso dei contratti a tempo. Ciò è dovuto al fatto che le attività stagionali rispondono ad esigenze strutturali e ciclicamente ricorrenti del mercato del lavoro, diversamente dal normale utilizzo del contratto a termine.Queste le particolarità previste per i contratti a termine stipulati per lo svolgimento di attività di natura stagionale:- possono essere rinnovati o prorogati senza specificare la causale, in quanto già insita nella stagionalità, oggetto del contratto;- non si applica il limite massimo complessivo di durata dei 24 mesi, in contratti a termine (o quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva);- non si applicano i limiti quantitativi (20% o quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva);- non sia applica il c.d. “stop & go” e cioè quel periodo minimo di non lavoro che deve intercorrere tra due contratti a tempo determinato con lo stesso lavoratore;- non sia applica il limite delle 4 proroghe, così come chiarito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11269 del 27 aprile 2026;- non si applica la contribuzione aggiuntiva per le attività stagionali da D.P.R. n. 1525/1963, per i contratti collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011 e per le attività stagionali svolte, da contratto collettivo, nella Provincia di Bolzano;- per utilizzare lavoratori in somministrazione, deve essere il CCNL applicato dall’utilizzatore a dover introdurre discipline specifiche in materia di lavoro stagionale in somministrazione (Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 716/2023).

Webinar gratuito: “Le novità del 2026 sulla sicurezza sul lavoro con One LAVORO Expert AI” - 20 maggio 2026, dalle ore 10:00 alle 11:00Siamo lieti di invitarti al webinar “Le novità del 2026 sulla sicurezza sul lavoro con One LAVORO Expert AI”, durante il quale il relatore Roberto Camera, offrirà un’analisi operativa delle novità normative e applicative in materia di sicurezza sul lavoro.In particolare, il relatore proporrà casi pratici ed esempi operativi, offrendo spunti utili per affrontare correttamente gli adempimenti e supportare l’attività di studio e consulenza.Iscriviti gratuitamente al webinar
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/05/19/contratti-termine-stagionali-escluso-limite-massimo-quattro-proroghe

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