Sostenibilità e pratiche commerciali scorrette: l’approfondimento di Assonime
La circolare Assonime 14/2026 analizza il d.lgs. 30/2026, applicabile dal 27 settembre 2026, che recepisce la direttiva (UE) 2024/825 sul rafforzamento della tutela dei consumatori contro il greenwashing. L’intervento modifica il Codice del consumo, precisando e consolidando principi già presenti nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette e nella prassi dell’AGCM. La riforma introduce divieti specifici relativi a asserzioni ambientali generiche, claims basati sulla compensazione delle emissioni, etichette non conformi e pratiche legate all’obsolescenza precoce. Le imprese sono chiamate a rafforzare i presidi di compliance, verificando correttezza, verificabilità e aggiornamento delle comunicazioni ambientali e sociali, adeguando claims, packaging, campagne e processi interni di controllo. La circolare evidenzia i rischi sanzionatori, risarcitori e reputazionali connessi al greenwashing e sottolinea l’importanza di misure preventive quali formazione, governance strutturata e certificazioni affidabili.
Assonime ha pubblicato il 20 maggio 2026, la circolare 14/2026 dal titolo “Claims di sostenibilità e pratiche commerciali scorrette: le modifiche al Codice del consumo in attuazione della direttiva (UE) 2024/825”.La circolare richiama il decreto legislativo n. 30/2026, che sarà applicabile dal 27 settembre 2026, che recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva (UE) 2024/825 (“Empowering Consumers for the Green Transition"), intervenendo sulla disciplina delle pratiche commerciali scorrette e dei diritti dei consumatori con l'obiettivo di rafforzare la tutela contro il greenwashing e migliorare la qualità delle informazioni relative alla sostenibilità ambientale e sociale. La riforma si inserisce nel più ampio quadro delle politiche europee per la transizione ecologica e l'economia circolare e mira a garantire che le decisioni di acquisto dei consumatori siano fondate su informazioni chiare, verificabili e affidabili.La circolare evidenzia come le nuove disposizioni non introducano un sistema radicalmente nuovo, ma consolidino e precisino principi già presenti nella disciplina sulle pratiche commerciali scorrette e nella prassi applicativa dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In particolare:- vengono tipizzate alcune fattispecie di greenwashing,- chiariti i requisiti dei green claims,- introdotti specifici divieti relativi alle asserzioni ambientali generiche, ai claims basati sulla compensazione delle emissioni, all'utilizzo di etichette di sostenibilità non conformi e alle pratiche connesse all'obsolescenza precoce dei prodotti.L'intervento normativo sollecita le imprese a rafforzare i presidi di compliance, verificando la correttezza, la verificabilità e l'aggiornamento delle comunicazioni ambientali e sociali rivolte ai consumatori. Occorre adeguare claims, etichette, packaging, campagne pubblicitarie e implementare, ove non già esistenti, processi interni di controllo, predisponendo adeguati sistemi di governance e raccolta delle evidenze probatorie a supporto delle dichiarazioni di sostenibilità.La circolare sottolinea che i rischi derivanti dal greenwashing non si limitano alle sanzioni amministrative dell'AGCM, ma comprendono anche possibili azioni risarcitorie individuali e collettive, contenziosi concorrenziali e rilevanti danni reputazionali.In questo contesto, assume particolare rilievo l'adozione di misure preventive, tra cui la formazione del personale, il coordinamento tra funzioni aziendali, il ricorso a certificazioni affidabili e la definizione di procedure strutturate di revisione e monitoraggio dei claims ambientali e sociali.Nel complesso, la nuova disciplina mira a favorire una comunicazione di sostenibilità più rigorosa e trasparente, capace di tutelare i consumatori senza scoraggiare le imprese dall'intraprendere e comunicare percorsi autentici di transizione ecologica.Copyright © - Riproduzione riservata
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