Certificazione dei contratti e attività ispettiva: il parere dei Consulenti del lavoro
Con un approfondimento del 29 maggio 2026, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro commenta la sentenza n. 11276/2026 della Corte di Cassazione che affronta il rapporto tra certificazione dei contratti di lavoro e poteri di vigilanza dell'Ispettorato del Lavoro, precisando che l'efficacia dell'atto certificatorio presuppone la legittima costituzione dell'organismo che lo ha emanato. Quando la commissione certificatrice risulta priva dei requisiti previsti dalla normativa, l'amministrazione può procedere direttamente agli accertamenti e all'adozione dei provvedimenti sanzionatori senza la necessità di impugnare preventivamente la certificazione.
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, nell’approfondimento del 29 maggio 2026, commenta la Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 11276 del 27 aprile 2026, si è pronunciata sull'efficacia di una certificazione rilasciata da un organismo la cui legittimazione risultava contestata nell'ambito di un procedimento ispettivo.La vicenda oggetto del giudizioIl contenzioso trae origine da un'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro che aveva portato alla contestazione di irregolarità connesse alla gestione dei rapporti di lavoro e alla qualificazione di un contratto di appalto.Le società coinvolte avevano invocato la presenza di una certificazione contrattuale, sostenendo che l'amministrazione non potesse disconoscerne gli effetti senza previamente attivare i rimedi previsti dal d.lgs. n. 276/2003.L'istruttoria ispettiva aveva tuttavia evidenziato profili critici riguardanti la commissione certificatrice, riconducibili alla mancanza dei requisiti richiesti dalla disciplina in materia di enti bilaterali e organismi abilitati alla certificazione.Il principio affermato dalla Suprema CorteLa Cassazione individua un elemento centrale della questione nella distinzione tra le irregolarità che possono riguardare il procedimento di certificazione e quelle che incidono, invece, sulla stessa esistenza del potere certificatorio.Secondo i giudici di legittimità, il sistema di garanzie previsto dagli articoli 79 e 80 del d.lgs. n. 276/2003 opera soltanto in presenza di un atto proveniente da un organismo legittimato a svolgere l'attività certificatoria. Diversamente, quando il soggetto che ha rilasciato la certificazione non possiede i requisiti costitutivi stabiliti dalla legge, viene meno il presupposto stesso per riconoscere all'atto l'efficacia tipica attribuita dall'ordinamento. In tale circostanza non si è in presenza di una semplice anomalia procedurale, ma di una carenza che investe direttamente la titolarità del potere esercitato.Riflessi sui poteri di vigilanzaLa conseguenza pratica del principio affermato dalla Corte riguarda l'attività degli organi ispettivi.Laddove emerga l'assenza dei requisiti necessari in capo all'organismo certificatore, l'Ispettorato può procedere all'accertamento delle violazioni e all'adozione delle conseguenti misure amministrative senza essere tenuto a promuovere preventivamente l'impugnazione dell'atto certificatorio.La sentenza esclude pertanto che l'amministrazione sia vincolata alle procedure previste per contestare una certificazione validamente rilasciata, poiché tali garanzie presuppongono l'esistenza di un provvedimento proveniente da un soggetto legittimatoOrientamento dell'INLLa decisione della Suprema Corte si inserisce in un percorso interpretativo già delineato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.Con la circolare n. 4 del 12 febbraio 2018, l'INL aveva infatti evidenziato che gli enti privi dei requisiti di rappresentatività comparativa non possono essere qualificati come enti bilaterali ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 e, conseguentemente, non possono esercitare le funzioni certificatorie attribuite dalla legge.Copyright © - Riproduzione riservataFondazione Studi Consulenti del Lavoro, approfondimento 29/05/2026
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