La legge di conversione del decreto Lavoro 2026 (D.L. n. 62/2026 convertito in legge n. 112/2026) modifica la disciplina della somministrazione di lavoro con rilevanti effetti sul computo della durata massima complessiva dei rapporti a termine e delle missioni in somministrazione. È previsto che il lavoratore assunto dall'Agenzia per il Lavoro con contratto a tempo indeterminato possa essere inviato in missione a termine presso il medesimo utilizzatore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata complessiva non superiore a 36 mesi, anche non continuativi. Quali sono le altre novità?
Con la legge n. 112/2026 di conversione del decreto Lavoro 2026 (D.L. n. 62/2026), è stato introdotto l’art. 16-quinquies (denominato “Continuità occupazionale dei lavoratori somministrati”) che contiene alcune novità alla disciplina della somministrazione di lavoro.Somministrazione di lavoro: le novità (legge n. 112/2026)In particolare, il legislatore è intervenuto sull'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015, modificando il comma 2 e introducendo il nuovo comma 2-bis, con rilevanti effetti sul computo della durata massima complessiva dei rapporti a termine e delle missioni in somministrazione.Resta confermato che, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva e con esclusione delle attività stagionali, la durata complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra il medesimo datore di lavoro e il medesimo lavoratore non può superare i 24 mesi.Ai fini del raggiungimento di tale limite devono essere considerati:- i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati direttamente con il lavoratore;- i periodi di missione svolti presso il medesimo utilizzatore da lavoratori assunti dall'Agenzia per il Lavoro con contratto a tempo determinato.Per effetto della modifica normativa, non rilevano, invece, ai fini del computo del limite dei 24 mesi i periodi di missione svolti da lavoratori assunti dall'Agenzia per il Lavoro con contratto di lavoro a tempo indeterminato.Ne consegue che, ai fini della verifica della durata massima, prevista dall'art. 19, comma 2, devono essere considerati esclusivamente i rapporti a termine diretti e le missioni effettuate da lavoratori a loro volta assunti a tempo determinato dal somministratore.Ma non finisce qui, è stato previsto un nuovo limite di durata per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'Agenzia per il Lavoro. Il nuovo comma 2-bis dell'art. 19, come introdotto dalla legge n. 112/2026, stabilisce che il lavoratore assunto dall'Agenzia per il Lavoro con contratto a tempo indeterminato può essere inviato in missione a termine presso il medesimo utilizzatore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata complessiva non superiore a 36 mesi, anche non continuativi.Tale limite ha le seguenti caratteristiche:- opera in aggiunta rispetto al limite dei 24 mesi, previsto dal comma 2, dell'art. 19;- si applica alle sole missioni effettuate da lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'Agenzia per il Lavoro;- può essere derogato dalla contrattazione collettiva applicata dall'utilizzatore, qualora preveda una diversa durata massima.La disposizione, contenuta sempre nella legge di conversione, prevede inoltre che il nuovo limite dei 36 mesi decorra dal 28 giugno 2026, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 62/2026.Pertanto:- il computo dei 36 mesi inizia esclusivamente dalla predetta data;- non assumono alcuna rilevanza i periodi di missione svolti anteriormente da lavoratori già assunti a tempo indeterminato dall'Agenzia per il Lavoro.
| In definitiva, il lavoratore assunto a tempo indeterminato dall'Agenzia per il Lavoro può essere inviato in missione a termine presso il medesimo utilizzatore, per mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata massima di 36 mesi, anche non continuativi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e ulteriori rispetto al limite ordinario di 24 mesi, previsto dall'articolo 19, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2015. |
Ricordo, infine, che qualora il limite dei 24 mesi (ovvero la previsione di durata prevista dalla contrattazione collettiva) sia superato per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.Ulteriori modifiche alla disciplina della somministrazione (Legge n. 203/2024)Negli ultimi anni l’istituto della somministrazione di lavoro è stato oggetto di ulteriori interventi normativi che ne hanno ampliato l’ambito di utilizzo e accresciuto l’interesse da parte delle imprese. Vediamole.
Esclusione dell'obbligo di causale per particolari categorie di lavoratoriLa Legge n. 203/2024 (art. 10, comma 1, lett. b) ha introdotto una specifica deroga all'obbligo di indicazione della causale nei contratti di somministrazione a tempo determinato.In particolare, la causale non è richiesta, anche in presenza di missioni di durata superiore a 12 mesi, qualora il lavoratore somministrato rientri in una delle seguenti categorie:
- disoccupati che percepiscono da almeno sei mesi
trattamenti di disoccupazione non agricola o ammortizzatori sociali;
- lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, individuati ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017 del Ministero del Lavoro.Pertanto, in presenza di tali requisiti soggettivi, l'utilizzatore può ricorrere alla somministrazione a termine anche oltre i 12 mesi senza la necessità di individuare e formalizzare, nel contratto di assunzione stipulato tra l’Agenzia e il lavoratore, una specifica causale.
Limiti quantitativi alla somministrazione di lavoro1. Somministrazione a tempo indeterminato (
staff leasing)Salvo diversa previsione della contrattazione collettiva applicata dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato
non può eccedere il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei relativi contratti.Ai fini del calcolo trova applicazione il criterio di arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la frazione sia pari o superiore, ovvero inferiore, a 0,5.Sono esclusi dal limite del 20% e possono pertanto essere
somministrati senza vincoli quantitativi i lavoratori:- assunti con
contratto di apprendistato;
- disoccupati da almeno sei mesi;- assunti dopo un periodo di fruizione dell'
integrazione salariale di almeno sei mesi;- qualificati come
lavoratori svantaggiati o
molto svantaggiati, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017.Il riferimento normativo è l’art. 10, comma 1, lett. a), della Legge n. 203/2024.2. Limite complessivo tra contratti a termine e somministrazione a termineSalvo diversa previsione della contrattazione collettiva, il numero complessivo dei lavoratori assunti direttamente a tempo determinato e dei lavoratori somministrati a termine
non può superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei contratti. Sono esclusi dal computo del limite quantitativo i lavoratori:a)
assunti dal somministratore con
contratto di lavoro a tempo indeterminato;b) impiegati in
sostituzione di lavoratori assenti;c) di
età compresa tra 15 e 24 anni oppure
superiore a 50 anni;d)
privi di impiego regolarmente retribuito
da almeno sei mesi;e)
percettori, da almeno sei mesi,
di trattamenti di disoccupazione non agricola o di
ammortizzatori sociali;f)
assunti nella fase di avvio di nuove attività, nei limiti temporali stabiliti dalla contrattazione collettiva;g)
privi di diploma di istruzione secondaria superiore o professionale (livello ISCED 3) ovvero che abbiano completato la formazione a tempo pieno da non oltre due anni senza aver ancora ottenuto un primo impiego regolarmente retribuito;h) adulti che
vivono soli con una o più persone fiscalmente o economicamente
a carico;i)
occupati in
professioni o
settori caratterizzati da una
disparità uomo-donna superiore almeno del
25% rispetto alla media nazionale, purché appartenenti al genere sottorappresentato;j)
appartenenti a minoranze etniche di uno Stato membro dell'Unione europea che necessitino di rafforzare la propria formazione linguistica, professionale o esperienza lavorativa per migliorare le prospettive occupazionali;k)
assunti da start-up innovative, ai sensi dell'art. 25, commi 2 e 3, del D.L. n. 179/2012, entro i primi quattro anni dalla costituzione della società;l) impiegati nello
svolgimento di attività stagionali, di cui all'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015;m)
impiegati per specifici spettacoli, programmi radiofonici o televisivi oppure per la produzione di opere audiovisive.Le categorie di cui alle lettere c), d), g), h), i) e j) rientrano nella nozione di lavoratori svantaggiati, come individuata dal D.M. 17 ottobre 2017.La normativa di riferimento è sempre la Legge n. 203/2024 (art. 10, comma 1, lett. a).Copyright © - Riproduzione riservata
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/06/30/somministrazione-lavoro-cambiano-limiti-durata-massima