Contro il calore e il caporalato. Ma solo in agricoltura?
L’INL ha avviato una campagna straordinaria di vigilanza per contrastare il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo tra giugno e settembre - dunque nei mesi più caldi dell’anno - estendendo l’azione su tutto il territorio nazionale. Il caporalato è un nemico assoluto da combattere con tutte le forze, ma non soltanto nelle campagne. Perché trascurare i diversi settori merceologici caratterizzati da fattori di rischio quali la ricorrenza di picchi stagionali di intensificazione delle attività, il consistente utilizzo di manodopera scarsamente specializzata, la presenza di forme di intermediazione informale e non autorizzata? E’ vero, ultimamente ci guida una preziosa pronuncia della Sezione Quarta della Cassazione penale. Ma, riusciremo a dare finalmente una risposta alle sollecitazioni che ancora in un paper del 5 giugno 2026 arrivano dall’EU-OSHA a tutela contro il calore dei lavoratori in settori quali - oltre all’agricoltura - l’edilizia, i trasporti, la raccolta rifiuti, il turismo, i servizi di cura della persona?
Parrà strano, ma non riesco a provare entusiasmo.Pochi giorni or sono, con una nota del 9 giugno 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha avviato una campagna straordinaria di vigilanza finalizzata a contrastare il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo tra giugno e settembre, e dunque nei mesi più caldi dell’anno. Positiva l’estensione dell’azione di contrasto su tutto il territorio nazionale.Sarebbe improprio circoscrivere i luoghi del caporalato alle Regioni del Sud. Visto che proprio dalla casistica affrontata nelle pronunce della Cassazione emergono quali luoghi del caporalato province o comuni quali Venezia, Padova, Vercelli, L’Aquila, Paola, Noto, Forlì, Matera, Vicenza, Palermo, Pavia, Foggia, Verona, Brescia, Alessandria, Salerno, Marsala, Catania, Varese, Mantova, Palmi, Brindisi, Ancona, Avellino, Benevento, Castrovillari, Prato, Milano, Busto Arsizio, La Spezia, Napoli, Catanzaro, Cuneo, Treviso, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Lecce, Caltanissetta.Eppure, non basta. Mi domando: perché solo nel settore agricolo? Non fanno pensare le inchieste ultimamente avviate dall’autorità giudiziaria non solo ad Amendolara, ma anche a Milano? La posta in gioco è anche quella di mettere in guardia vuoi gli ispettori nell’individuazione dei mondi da esplorare, vuoi le stesse imprese nella scelta degli operatori da utilizzare, segnatamente negli appalti intra-aziendali e nei cantieri.Un peccato, dunque, aver abbandonato la strategia annunciata nel Documento di programmazione della vigilanza dell’INL 2023, ove si segnalava che l’INL avrebbe proseguito la sua azione di controllo e di presidio del territorio in collaborazione sinergica con le autorità competenti e le organizzazioni interessate al contrasto del caporalato. E quanto mai calzante era l’intento perseguito di “estendere le indagini a tutte le aree geografiche e ai diversi settori merceologici caratterizzati da fattori di rischio quali la ricorrenza di picchi stagionali di intensificazione delle attività, il consistente utilizzo di manodopera scarsamente specializzata, la presenza di forme di intermediazione informale e non autorizzata (ad es., agricoltura, logistica, manifatturiero, edilizia, trasporto, consegna a domicilio, turismo, servizi di cura della persona)”.Il fatto è che il caporalato è un nemico assoluto da combattere con tutte le forze. Ma si badi: non soltanto nelle campagne. Certo, l’INL, nell’organizzare una vigilanza avviata a partire dal mese di giugno e protratta nei mesi di luglio, agosto e settembre, dimostra di tener ben presente il rischio calore. Ma allora, a maggior ragione, come trascurare i cantieri? E come non mettere sul chi vive gli organi di vigilanza in occasione degli accertamenti svolti su infortuni - a partire da quelli ormai ricorrente per caduta dall’alto - occorsi a lavoratori di imprese appaltatrici o subappaltatrici? E ciò a maggior ragione dopo le ordinanze anti-calore adottate in questi giorni da alcune regioni.Ci guida ultimamente una preziosa pronuncia della Sezione IV, Cass. pen. 25 giugno 2026 n. 23458.
| Il Tribunale del Riesame ripristina la misura cautelare del divieto di dimora in un’isola siciliana di un indagato anche per il reato di cui all’art. 603-bis c.p. concernente lo sfruttamento lavorativo di cittadini stranieri impiegati presso cantieri edili siti sull'isola. Un muratore riferiva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'indagato unitamente ad altri lavoratori di nazionalità straniera, per la gran parte irregolari nel territorio dello Stato. Esponeva che i lavoratori erano sottoposti a condizioni di lavoro gravose e degradanti, essendo costretti a prestare attività per circa dodici ore giornaliere, per sette giorni alla settimana, senza il riconoscimento di riposi settimanali o ferie, e percependo una retribuzione giornaliera di circa settanta euro. E riferiva che le direttive lavorative provenivano esclusivamente dall’indagato, in assenza di un regolare contratto di assunzione, di visite mediche di idoneità e di formazione in materia di sicurezza, nonché senza la fornitura di dispositivi di protezione individuale. Quanto alle condizioni alloggiative, dichiarava che ai lavoratori era messo a disposizione un container di ridotte dimensioni, in stato fatiscente e condiviso tra più persone, con servizi igienici inadeguati e ambienti complessivamente insalubri. Precisava di aver subito un infortunio sul lavoro mentre era impegnato nel trasporto di materiali mediante un mezzo meccanico, venendo successivamente soccorso e trasportato in elisoccorso presso una struttura ospedaliera. Aggiungeva che l'indagato lo aveva invitato a non riferire le reali cause dell'incidente al personale sanitario. |
| Nella zona di Ancona, il legale rappresentante e un socio datore di lavoro di fatto di una s.r.l. furono condannati per omicidio colposo in danno di un lavoratore in nero che durante il montaggio di una copertina di cemento presso un cantiere edile accusava un malore e poi decedeva per ipertermia da colpo di calore. Addebito di colpa: non avere preso precauzioni contro le influenze atmosferiche che potevano compromettere la salute del lavoratore, in particolare non disponendo la sospensione dell'attività lavorativa nelle ore più calde. |
| Prende atto che nel caso di specie il lavoratore si stava occupando del posizionamento di una copertina di cemento su un muretto esterno ad una villetta, esposto al sole in una giornata particolarmente calda, in un orario (immediatamente successivo alla pausa pranzo) in cui i valori termici progrediscono verso il massimo, con rischio di ipertermia da colpo di calore, dovuto anche allo sforzo fisico impiegato nell'attività, e che il datore di lavoro di fatto, presente sul posto, aveva disposto la ripresa dell’attività lavorativa subito dopo la pausa pranzo, quindi in orario molto caldo (alle 14.30 circa), con la digestione in corso, inviando il lavoratore, da solo, sotto il sole e senza alcuna protezione, a caricare e trasportare una carriola di impasto, attività che ha richiesto una decina di minuti e proprio in seguito alla quale aveva cominciato a barcollare e a stare male. Ritiene che, in situazioni del genere, vadano previste ed applicate regole precauzionali capaci di prevenire la concretizzazione del rischio, evitando di sottoporre il lavoratore ad attività all'esterno faticose in ore calde, prevedendo pause di riposo frequenti, predisponendo ripari ombreggiati, oltre ad accorgimenti sul vestiario, nonché sulla alimentazione e idratazione. Spiega, in linea con la consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento, che l'ipertermia da colpo di calore è una sindrome generale che si manifesta quando la temperatura interna del corpo si innalza notevolmente perché l'organismo non è più capace di mantenere il proprio equilibrio termico di fronte all'elevarsi della temperatura ambientale per difetto dei processi di termolisi, che si verifica quando la vasodilatazione periferica, la sudorazione, la termodispersione attraverso la cute, l'iperventilazione polmonare non sono più capaci di ridurre la termogenesi interna. Da notare ancora, che, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septiesD.Lgs. n. 231/2001 connesso al reato di omicidio colposo, venne condannata la stessa s.r.l., a conferma del rilievo ormai assunto dalla c.d. responsabilità amministrativa delle imprese nel settore della sicurezza sul lavoro, ma purtroppo ignorata da ispettori e pubblici ministeri in materia di caporalato in palese contrasto con l’art. 25-quinquies D.Lgs. n. 231/2001. |
Per accedere a tutti i contenuti senza limiti abbonati a IPSOA Quotidiano Premium 1 anno € 118,90 (€ 9,90 al mese) Acquista Primi 3 mesi € 19,90 poi € 35,90 ogni 3 mesi Acquista Sei già abbonato ? Accedi
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/07/04/calore-caporalato-agricoltura
Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Edge
Safari