Telecomunicazioni e usi civici: la Corte costituzionale riafferma la tutela ambientale
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 121 del 6 luglio 2026, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 54‑bis del d.lgs. 259/2003, nella parte in cui esclude l’applicazione del vincolo paesaggistico alle installazioni o potenziamenti di infrastrutture di telecomunicazione su terreni gravati da usi civici. La Corte ha rilevato che tale esclusione determina una prevalenza automatica e generalizzata dell’interesse alla diffusione delle reti di telecomunicazione rispetto alla tutela ambientale e paesaggistica, in contrasto con l’art. 9 Cost. Le esigenze di semplificazione amministrativa non possono tradursi nella rimozione integrale delle garanzie di protezione del paesaggio, poiché, come affermato dalla Corte, «semplificare non può condurre alla negazione in radice di ogni garanzia di tutela ambientale».
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