Asse.co solo per i consulenti del lavoro
Con sentenza n. 12539/2026 del 9 luglio il TAR del Lazio in parte dichiara inammissibile e in parte respinge il ricorso del CNDCEC contro la decisione dell’Ispettorato nazionale del lavoro di non stipulare il protocollo d’intesa con i commercialisti per quanto riguarda il potere di asseverazione della regolarità contributiva e previdenziale. Per quali motivi?
Il TAR del Lazio, Sezione Quinta Ter, con sentenza n. 12539/2026 ha respinto il ricorso del CNDCEC avverso il provvedimento dell'Ispettorato nazionale del lavoro con il quale si rigettava l’istanza del Consiglio nazionale di estendere ai commercialisti il potere di asseverazione della regolarità delle imprese in materia di contribuzione e retribuzione (“Asse.co.”), già riconosciuto ai consulenti del lavoro sulla base di protocolli d’intesa sottoscritti dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro dapprima con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e successivamente con l’Ispettorato.Secondo il CNDCEC le competenze in materia di adempimenti lavoristici e previdenziali riconosciute dalla legge anche ai dottori commercialisti dovevano imporre di estendere il potere di rilascio dell’asseverazione al relativo Consiglio nazionale, in quanto non ci sarebbero ragionevoli motivi per differenziarsi in questo dalla figura dei consulenti del lavoro.Tuttavia, la sentenza specifica che per quanto la legge attribuisca anche ai dottori commercialisti competenze in materia di lavoro e previdenza sociale, esistono allo stesso tempo differenze relative al percorso di studi, all’esame di abilitazione, al regime e ordinamento della professione. In particolare, l’INL individua una pluralità di elementi di differenziazione, che, complessivamente considerati, a parere dei giudici rendono ragionevole la scelta dell’amministrazione di concludere il protocollo d’intesa soltanto con il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro.In definitiva, recita la sentenza, “si è invero già osservato che, nonostante gli elementi in comune, si tratta comunque di professionalità distinte e che il più ampio e caratterizzante focus degli iscritti all’albo dei consulenti del lavoro sulle questioni lavoristiche e previdenziali rispecchia lo specifico percorso di formazione necessario per ottenere la relativa abilitazione.”.In conseguenza, il ricorso del CNDCEC viene in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio.Copyright © - Riproduzione riservata
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/07/10/asse-co-consulenti-lavoro
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