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Pensionati che continuano a lavorare in cerca di precise indicazioni legislative

Dal rapporto INPS 2026 si rileva il fenomeno crescente dei pensionati che continuano a lavorare e che al pensionamento segue spesso in questi casi (9 volte su 10) un periodo ulteriore di lavoro alle dipendenze del medesimo datore, con il quale si era conclusa la (prima fase della) carriera lavorativa. Il dato è interessante e merita un commento anche dal punto di vista della disciplina positiva, poiché in passato era previsto un divieto assoluto di cumulare pensione e reddito da lavoro (almeno per il settore privato); divieto che è però progressivamente venuto meno, ammettendosi la possibilità di un reimpiego, a determinate condizioni. Ma serve una precisa indicazione legislativa o amministrativa: sarebbe bene sapere se davvero nulla impedisca al pensionato, dopo la risoluzione del rapporto necessaria per avere accesso al pensionamento, di riprendere a svolgere attività di lavoro (subordinato, parasubordinato o autonomo), anche a beneficio dell’ex datore, o se viceversa, per evitare poi contestazioni a posteriori, è necessario un certo intervallo temporale (quale?) o una modifica (e in che termini?) dell’attività espletata.

Ai primi di luglio 2026 è stato pubblicato il venticinquesimo rapporto INPS, che fotografa l’attività dell’Istituto nell’anno trascorso. I dati rilasciati confermano numerosi trend in atto, cosicché, ad es., si registra una riduzione del numero delle pensioni riconosciute su base annua. Ed, infatti, sono state liquidate circa 1,5 milioni nuove pensioni, con un calo (pari quasi al 2% rispetto al 2024) che ha interessato principalmente le pensioni anticipate e quelle ai superstiti, mentre sono rimaste invariate le pensioni di vecchiaia.Crescono anche le prestazioni di tipo assistenziale, non finanziate dai contributi ma poste a carico del bilancio dello Stato, ed in particolare l’indennità di accompagnamento fa registrare un aumento impetuoso, che tocca ora il tetto di quasi 2,2 milioni di prestazioni complessivamente riconosciute, con un raddoppio rispetto ai dati del 2002. Resta poi stabile il numero dei pensionati, pari a 16 milioni e quattrocentomila, mentre aumenta ancora l’età media al raggiungimento della quale i lavoratori dipendenti conseguono una pensione (di vecchiaia o anticipata), che è pari ora a 64,7 anni, con una crescita notevole rispetto ai 64 e mezzo del 2024.A conferma della crescita dei lavoratori anziani, il Rapporto segnala altresì che «emerge il fenomeno crescente dei pensionati che continuano a lavorare», tanto che tra i pensionati del quadriennio 2019-2023 quasi il 6% risulta presente negli archivi dei lavoratori dipendenti del settore privato. Il Rapporto rileva anzi che al pensionamento segue spesso (9 volte su 10) un periodo ulteriore di lavoro alle dipendenze del medesimo datore, con il quale si era conclusa la (prima fase della) carriera lavorativa.Il dato è interessante e merita un commento anche dal punto di vista della disciplina positiva, poiché in passato si era previsto un divieto assoluto di cumulare pensione e reddito da lavoro.Il divieto era tassativo per i trattamenti anticipati, poiché in tale ipotesi presupposto implicito per il riconoscimento della pensione d’anzianità era la sopravvenuta inidoneità del lavoratore a fornire la sua prestazione, a motivo della precoce usura fisica. Era avvenuto così nella legge 30 aprile 1969, n. 153, che introdusse la pensione “di anzianità” pensando ai lavoratori della catena di montaggio ed anche il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 aveva previsto un divieto per accedere alla pensione a “quota 100” (anche se, in sede di conversione del decreto, si ammise poi la possibilità di cumulo sino a 5.000,00 euro annui).Al contrario, una disciplina più permissiva si dettava per quanti avessero raggiunto l’età della pensione di vecchiaia o il massimo dell’anzianità contributiva, perché in tal caso appariva iniquo che si dovesse limitare la capacità di produrre reddito a soggetti che già avevano pienamente contribuito al finanziamento del sistema previdenziale. In tal senso, anzi, per i liberi professionisti il “cumulo” ha sempre rappresentato una possibilità largamente sfruttata.Questi divieti sono però progressivamente venuti meno, ammettendosi (già con il D.L. 25 giugno 2008, n. 112) la possibilità di un reimpiego. E tanto soprattutto a ragione dell’esigenza di recuperare un maggiore gettito contributivo, che spingeva a regolarizzare la posizione dei pensionati, che comunque continuavano a lavorare in maniera irregolare, indifferenti ai divieti di legge. In questo senso, ora la legge sembra richiedere soltanto che chi vuole andare in pensione si trovi, al momento della presentazione della relativa domanda, in stato di disoccupazione, ma non vieta che, anche poche settimane dopo, si rintracci altra attività lavorativa. Diversa la disciplina nel settore pubblico, dove la possibilità di rimanere in servizio per un biennio è stata al centro di varie modifiche legislative (venendo ad essere reintrodotta da ultimo, in occasione del Covid, per il personale medico e sanitario); mentre, al fine di evitare situazioni di possibile conflitto di interesse, è previsto un divieto triennale di prestare attività di consulenza ove questa interessi il medesimo settore, in cui operava il dipendente prima del pensionamento (c.d. pantouflage o sliding doors, di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001).L’attività di lavoro subordinato svolta dal pensionato viene assoggettata alla medesima contribuzione prevista per tutti gli altri lavoratori, di modo che questi verrà a maturare, in forza dei contributi così versati, il diritto ad un supplemento di pensione, destinato ad aggiungersi al trattamento già in godimento, decorsi due anni dal superamento dell’età pensionabile. Solo nel caso di attività di collaborazione coordinata e continuativa, si prevede un’aliquota ridotta.Non si deve però nascondere che l’INPS ha talora contestato in sede ispettiva questa libertà del pensionato, quando l’attività lavorativa rimanga la stessa, ipotizzando un accordo fraudolento a proprio danno fra datore e pensionato, al fine di godere della pensione senza aver mai in concreto interrotto il rapporto di lavoro. E questa posizione ha trovato in vari casi conferma nella giurisprudenza che ha ritenuto che non basti versare in stato di disoccupazione al momento della domanda, ma che sia necessaria “una soluzione di continuità fra i successivi rapporti di lavoro”.Come dimostrano i dati che lo stesso Istituto ha ora pubblicato, il fenomeno è troppo diffuso per poter rimanere privo di una precisa indicazione legislativa o amministrativa, perché sarebbe bene sapere se davvero nulla impedisca al pensionato, dopo la risoluzione del rapporto necessaria per avere accesso al pensionamento, di riprendere a svolgere attività di lavoro (subordinato, parasubordinato o autonomo), anche a beneficio dell’ex datore, o se viceversa, per evitare poi contestazioni a posteriori, è necessario un certo intervallo temporale (quale?) o una modifica (e in che termini?) dell’attività espletata.Copyright © - Riproduzione riservata

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/08/01/pensionati-continuano-lavorare-cerca-precise-indicazioni-legislative

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