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News area Lavoro

AI in materia di sicurezza sul lavoro: una provvidenziale retromarcia

Nella versione dello schema di decreto legislativo recante “adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale in materia di poteri delle autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione”, approvata in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 e trasmessa il 3 luglio 2026 alla Camera dei Deputati, l’art. 42 “Intelligenza artificiale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” non l’abbiamo più trovato. E lo dico subito a futura memoria: per fortuna. Perché venivano presi in considerazione soltanto gli obblighi di valutazione dei rischi, di informazione e di formazione dei lavoratori in merito ai rischi specifici connessi all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché alle misure di prevenzione e protezione adottate. Una regolamentazione palesemente riduttiva ai fini di una disciplina dell’AI realmente efficace nel settore della sicurezza su lavoro: ad esempio, perché non veniva presa in considerazione la vigilanza sui lavoratori? Uno dei tanti interrogativi sui quali si deve confrontare l’erede del ripudiato art. 42!

Il 10 giugno 2026, il Consiglio dei Ministri ha deliberato in esame preliminare gli schemi di due decreti legislativi recanti “adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale”: l’uno “in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità penale e civile”; l’altro “in materia di poteri delle autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione”. Dico subito che, dall’angolo visuale della sicurezza sul lavoro, ha subito attratto l’interesse degli osservatori una norma del secondo schema, l’art. 42, intitolato “Intelligenza artificiale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”: “1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito delle competenze attribuite dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, assicura il coordinamento delle misure volte a garantire che l’introduzione e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nei contesti lavorativi avvengano nel rispetto dei principi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 2. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale che incidono sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti ai fini della sicurezza è valutato nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 3. I datori di lavoro assicurano un’adeguata informazione e formazione dei lavoratori in merito ai rischi specifici connessi all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché alle misure di prevenzione e protezione adottate. 4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove l’utilizzo responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale anche quale strumento di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, in raccordo con l’Ispettorato nazionale del lavoro e gli altri soggetti istituzionali competenti”.Mai ci saremmo attesi un colpo di scena. E invece è accaduto. Quell’art. 42 non l’abbiamo più trovato nella versione dello schema di decreto legislativo trasmessa il 3 luglio 2026 alla Camera dei Deputati. E lo dico subito a futura memoria: per fortuna.A parte i compiti attribuiti dai commi 1 e 4 al Ministero del Lavoro, potevamo considerare soddisfacente ed esaustiva la disciplina dettata dai commi 2 e 3? Difficile dire di sì, a maggior ragione dopo le aperture segnate dal documento di 264 pagine intitolato “Verso l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale” pubblicato dal Ministro del Lavoro il 19 febbraio 2026. Fatto sta che quei commi 2 e 3 prendevano in considerazione soltanto gli obblighi di valutazione dei rischi, di informazione e di formazione, e in questo stesso limitato ambito dettavano una regolamentazione palesemente riduttiva.Ricordo per tutte le parole di Cass. pen. 19 giugno 2026, n. 22780: “il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare con la massima specificità, secondo la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e all’esito redigere e sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008”. Come non collocare nell’ambito di quella “migliore evoluzione della scienza tecnica” anche l’AI, e non alla stregua di una mera facoltà, bensì di un obbligo? E naturalmente un obbligo indelegabile del datore di lavoro e un obbligo che si ripercuote sui collaboratori del datore di lavoro, dall’RSPP al medico competente. All’insegna di quel “sapere scientifico e tecnologico” che - come efficacemente segnalarono le Sezioni Unite a conferma della condanna nel caso ThyssenKrupp - reca il vero nucleo attualizzato della disciplina prevenzionistica ed è destinato a integrare la normativa cautelare.E il medesimo silenzio contraddistingueva il richiamo agli obblighi di formazione e informazione, per giunta testualmente circoscritti ai “rischi specifici connessi all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché alle misure di prevenzione e protezione adottate”. Ben più ampio il respiro della legge Sicurezza n. 198/2025 che stabilì a carico dell’INAIL il finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell’apprendimento esperienziale. E preziose le indicazioni delle Organizzazioni Internazionali del Lavoro, a partire dall’EU-OSHA: “i sistemi di gestione del personale basati su IA e algoritmi che usano alcuni chatbot possono anche fornire un sostegno personalizzato ai lavoratori a rischio”, e “questi sistemi possono essere impiegati anche per supportare la progettazione di programmi e attività formative efficaci in materia di sicurezza e salute, sfruttando i dati raccolti e analizzati”.Una vicenda, dunque, quella relativa all’art. 42, quanto mai istruttiva in vista e ai fini di una disciplina dell’AI realmente efficace nel settore della sicurezza su lavoro. Anche perché l’apporto dell’intelligenza artificiale appare proficuo su ulteriori fronti del tutto ignorati dai commi 2 e 3 di quell’art. 42 dell’originario schema di decreto legislativo. Tra i primi, la vigilanza sui lavoratori. Eppure, lo stesso documento ministeriale del 19 febbraio 2026 segnala che “l’approccio innovativo basato sulla IA è potenzialmente prezioso nei settori dei trasporti, manifatturiero, edilizia, minerario ed energetico, dove la vigilanza della forza lavoro è fondamentale”. E ricordiamo pure lo scottante problema dei lavoratori distaccati: a chi tocca tutelare i lavoratori distaccati mediante le misure che passano sotto il nome di intelligenza artificiale? Soltanto all’impresa distaccante o soltanto all’impresa distaccataria o all’una e all’altra?Ecco gli interrogativi sui quali si deve confrontare l’erede del ripudiato art. 42.Copyright © - Riproduzione riservata

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/08/08/materia-sicurezza-lavoro-provvidenziale-retromarcia

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