Codice del Terzo Settore: esclusi ordini, collegi professionali ed enti controllati
La Nota n. 13041 del 14 agosto 2026 del Ministero del Lavoro chiarisce l’applicazione dell’art. 4, comma 2, del Codice del Terzo settore alle fondazioni costituite e controllate dagli ordini professionali. Il Ministero conferma che ordini e collegi professionali sono enti pubblici non economici, ad appartenenza obbligatoria e con funzioni di tutela dell’interesse pubblico, e pertanto estranei al Terzo settore. Il D.L. 75/2023 non modifica tale qualificazione. Gli ordini non possono essere considerati associazioni professionali ai sensi della legge 4/2013, riservata a enti privatistici a adesione volontaria. L’individuazione delle associazioni escluse dal RUNTS richiede una valutazione caso per caso dell’intero statuto, verificando finalità professionali o di rappresentanza economica.
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