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Concordato in continuità: la facoltà di modifica della proposta non sopravvive all’omologazione
Con l’ordinanza n. 22229 del 2026 la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione esclude che l’art. 186-bis, comma 7, l.fall. attribuisca al debitore un potere di modifica delle condizioni concordatarie dopo l’omologazione. Decisivi il dato letterale - la norma parla di “proposta”, non di concordato - e il rinvio all’art. 173 l.fall. L’art. 118-bis CCII opera come argomento di sistema: modificabile è il piano, non i diritti dei creditori.
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