News area Impresa
Concordato in continuità: la facoltà di modifica della proposta non sopravvive all’omologazione
Con l’ordinanza n. 22229 del 2026 la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione esclude che l’art. 186-bis, comma 7, l.fall. attribuisca al debitore un potere di modifica delle condizioni concordatarie dopo l’omologazione. Decisivi il dato letterale - la norma parla di “proposta”, non di concordato - e il rinvio all’art. 173 l.fall. L’art. 118-bis CCII opera come argomento di sistema: modificabile è il piano, non i diritti dei creditori.
altre news
News area Lavoro
News area Lavoro
Retribuzioni convenzionali: confermata la deducibilità dei contributi previdenziali esteri
Leggi di più News area Lavoro
Gli adempimenti in materia del lavoro nel settore dell'edilizia: per te il corso di autoformazione on line
Leggi di più News area Lavoro
Distacco del lavoratore in apprendistato: il diritto alla formazione non è rinunciabile
Leggi di più News area Impresa
Conformità al principio DNSH: come reperire informazioni per non sbagliare
Leggi di più News area Lavoro
Riduzione premi INAIL per interventi di prevenzione: come e quando fare domanda
Leggi di più News area Lavoro
Contratti a termine: le nuove causali possono ridurre il contenzioso?
Leggi di più News area Impresa
Conti di risparmio e investimento: un nuovo trattamento fiscale semplificato e vantaggioso
Leggi di più News area Lavoro
Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Edge
Safari