Danno biologico INAIL: indennizzi rivalutati da luglio 2026
Dal 1° luglio 2026 aumentano dell’1,4% gli importi degli indennizzi INAIL per danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale. La circolare INAIL n. 37 del 28 agosto 2026 illustra l’ambito di applicazione della rivalutazione, disposta dal D.M. 3 agosto 2026, n. 98, e chiarisce le modalità di applicazione dell’incremento agli indennizzi in capitale e in rendita, nonché nei casi di accertamento provvisorio dei postumi, revisione e aggravamento. Gli importi dovuti saranno liquidati d’ufficio dall’Istituto.
L’INAIL, con la circolare n. 37 del 28 agosto 2026, fornisce le indicazioni operative sulla rivalutazione annuale degli importi degli indennizzi del danno biologico, con decorrenza dal 1° luglio 2026.La rivalutazione trova fondamento nel meccanismo introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che prevede l’adeguamento annuale delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale.Rivalutazione 2026Per il 2026, l’Istat ha rilevato una variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, intervenuta tra il 2024 e il 2025, pari all’1,4%. Sulla base di tale variazione, il D.M. 3 agosto 2026, n. 98, adottato su proposta del Consiglio di amministrazione dell’INAIL, ha disposto la corrispondente rivalutazione degli importi degli indennizzi per danno biologico, con effetto dal 1° luglio 2026. L’incremento si aggiunge alle rivalutazioni riconosciute negli anni precedenti.Prestazioni interessateLa rivalutazione riguarda sia gli indennizzi in capitale sia gli indennizzi in rendita. Per gli indennizzi in capitale, l’aumento è applicato tenendo conto della tabella vigente alla data dell’evento lesivo. Per gli indennizzi in rendita relativi agli eventi verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000, invece, la rivalutazione interessa esclusivamente la quota dei ratei riferita all’indennizzo del danno biologico, secondo la tabella approvata con D.M. 12 luglio 2000.In termini temporali, l’adeguamento riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2026.Per i ratei di rendita maturati dal 1° luglio 2026, l’incremento dell’1,4% si applica agli importi relativi alla quota destinata a ristorare il danno biologico, già comprensivi delle rivalutazioni riconosciute negli anni precedenti.Gli importi rivalutati saranno corrisposti dall’INAIL con il rateo di rendita del mese di novembre 2026.Indennizzi in capitalePer gli indennizzi in capitale, la rivalutazione si applica agli importi erogati in conseguenza di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2026.Occorre, tuttavia, considerare la data dell’evento lesivo ai fini dell'individuazione della tabella applicabile. Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2019 trovano applicazione i valori della tabella del danno biologico approvata con D.M. 23 aprile 2019, n. 45.Per gli eventi antecedenti al 1° gennaio 2019 restano invece confermati, in linea generale, gli importi previsti dalle precedenti tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000 e i relativi criteri applicativi per il calcolo degli aumenti straordinari.La circolare precisa alcune eccezioni, riguardanti gli indennizzi in capitale corrisposti a seguito di richieste di aggravamento presentate dall’assicurato dal 1° gennaio 2019 e le ipotesi di unificazione dei postumi nelle quali l’ultimo evento sia successivo a tale data.Accertamenti provvisori dei postumiQuando l’accertamento provvisorio è effettuato a decorrere dal 1° luglio 2026, la rivalutazione viene corrisposta in occasione dell’accertamento definitivo.Se, invece, l’accertamento provvisorio e il pagamento del relativo acconto sono avvenuti prima del 1° luglio 2026, mentre l’accertamento definitivo interviene successivamente, la rivalutazione si applica all’eventuale ulteriore importo dovuto in conseguenza della valutazione definitiva dei postumi.Revisione e aggravamentoLa circolare disciplina anche le ipotesi di revisione e aggravamento. In questi casi, la rivalutazione dell’1,4% trova applicazione soltanto sui maggiori importi eventualmente liquidati a decorrere dal 1° luglio 2026.Liquidazione d’ufficioPer beneficiare dell’adeguamento non è richiesta un’apposita domanda. Gli importi derivanti dalla rivalutazione prevista dal D.M. 3 agosto 2026, n. 98, saranno infatti liquidati d’ufficio dall’INAIL, secondo le ordinarie modalità di pagamento delle prestazioni economiche. Agli interessati sarà inoltre inviato uno specifico provvedimento di liquidazione, elaborato a livello centrale dall’Istituto.Copyright © - Riproduzione riservata
INAIL, circolare 28/08/2026, n. 37
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