Riders: LUL anche nei mesi senza consegne
Il Ministero del Lavoro, nell’interpello del 31 agosto 2026, chiarisce i nuovi obblighi di tenuta del LUL per i rider autonomi. La proroga di 90 giorni riguarda soltanto il prospetto di luglio 2026, mentre dai mesi successivi valgono le scadenze ordinarie. Le consegne vanno registrate nel mese in cui sono effettuate e i compensi secondo il principio di cassa. Il prospetto deve essere elaborato anche nei mesi senza attività, con valori pari a zero. Regole specifiche, infine, per le consegne di ordini multipli.
Con l’interpello protocollo n. 14406 del 31 agosto 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si esprime sui nuovi obblighi in materia di Libro unico del lavoro in caso di rider autonomi. Decorrenza dell’obbligo Per i lavoratori ai quali si applica l'articolo 47-bis del D.Lgs n. 81/2015, il committente è tenuto alla redazione e alla consegna del Libro unico del lavoro previsto dall'articolo 39 del Dl n. 112/2008. Nel LUL devono inoltre essere annotati, per ciascun mese di attività, due dati specificamente legati alle caratteristiche del lavoro tramite piattaforma: il numero delle consegne e l'importo totale erogato al lavoratore. La disposizione transitoria introdotta durante la conversione del Dl n. 62/2026 stabilisce una proroga di 90 giorni per le annotazioni relative al periodo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione. La proroga non sposta la decorrenza sostanziale della nuova disciplina e deve essere applicata, in via transitoria, soltanto al prospetto relativo al periodo di paga di luglio 2026, consentendone l'aggiornamento e la stampa entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Per agosto e per le mensilità successive, invece, tornano integralmente applicabili le tempistiche ordinarie previste per la tenuta del Libro unico del lavoro. Doppio criterio di registrazione Nel caso in cui l’esecuzione della consegna e l'erogazione del relativo compenso non siano contestuali, la registrazione deve quindi essere effettuata con riferimento al periodo nel quale il rider ha concretamente eseguito la prestazione, indipendentemente dalla data nella quale avverrà il pagamento. Il compenso segue invece il principio di cassa. Le somme devono essere annotate nel mese nel quale vengono effettivamente erogate al lavoratore. Di conseguenza consegne e corrispondenti compensi possono comparire in prospetti relativi a mensilità differenti. In questo caso nel campo “note” del LUL è ritenuta corretta l'indicazione del periodo storico di competenza delle somme erogate. Obbligo LUL anche senza consegne Il committente è obbligato ad elaborare il Libro unico anche per i mesi nei quali il rapporto di lavoro autonomo continua a essere formalmente in essere ma il rider non effettua alcuna consegna e, di conseguenza, non matura alcun compenso. Per i rider autonomi, infatti, il documento non è costruito per rappresentare la prestazione attraverso i tradizionali dati relativi all'orario di lavoro e alle presenze: si tratta di una funzione di rendicontazione consuntiva dell'attività svolta e del relativo risultato economico. Se il contratto con il rider è ancora in essere, il committente deve generare ed elaborare il prospetto anche quando, durante l'intero mese, il lavoratore non abbia effettuato alcuna consegna e non abbia maturato alcun compenso. Copyright © - Riproduzione riservata
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 31/08/2026, n. 14406
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/09/02/riders-libro-unico-lavoro-senza-consegne
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