Comunicazioni elettroniche: i criteri UE per valutare le norme sulla conservazione dei dati
Nelle conclusioni del 3 settembre 2026, nella causa C‑661/24, l’avvocato generale chiarisce i criteri per valutare la compatibilità delle normative nazionali sulla conservazione dei dati delle comunicazioni elettroniche con il diritto dell’Unione. Ricorda che la conservazione dei dati di traffico e ubicazione costituisce una grave ingerenza nei diritti fondamentali e può essere ammessa solo se prevista dalla legge, strettamente necessaria e proporzionata. Propone di estendere a tutti i regimi di conservazione la recente giurisprudenza della Corte che, nei reati commessi online, consente di considerare le modalità tecniche di conservazione per valutare la gravità dell’ingerenza. Una normativa potrebbe quindi prevedere una conservazione generalizzata, ma solo con rigorose garanzie tecniche di separazione delle categorie di dati e limiti stringenti. Applicando tali criteri, l’avvocato generale ritiene che la legge belga del 2022 ecceda quanto necessario, manchi di chiarezza e non rispetti il principio di proporzionalità.
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